Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, sia tecnici sia quelli di profilazione di terze parti, per analisi interne e per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Se chiudi questo banner o prosegui la navigazione acconsenti all'uso di tutti cookie.

| |

Mettete un segnalibro a questa risorsa! (è sufficiente andare sul logo per vedere il nome del servizio):


BlinkList: AssistentiSociali.org Blogger: AssistentiSociali.org Bloggers: AssistentiSociali.org Blogrolling: AssistentiSociali.org co.mments: AssistentiSociali.org Connotea: AssistentiSociali.org
Del.icio.us: AssistentiSociali.org De.lirio.us: AssistentiSociali.org Digg: AssistentiSociali.org Furl: AssistentiSociali.org Google: AssistentiSociali.org LinkaGoGo: AssistentiSociali.org
Ask Italia: AssistentiSociali.org YahooMyWeb: AssistentiSociali.org Ma.gnolia: AssistentiSociali.org Onlywire: AssistentiSociali.org Segnalo: AssistentiSociali.org Smarking: AssistentiSociali.org
Slashdot: AssistentiSociali.org Taggly: AssistentiSociali.org Technorati: AssistentiSociali.org Windows Live: AssistentiSociali.org Facebook: AssistentiSociali.org

Una nuova risorsa per gli assistenti sociali: una raccolta di siti selezionati, legati al mondo del sociale e divisi per categoria.

SocialDIR
Segnala gratis il tuo sito!

Scopri come seguendo questo link »
petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali

AssistentiSociali.org si fa promotore della petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali. Invitiamo tutti gli ospiti del sito a visitare la sezione relativa seguendo questo link.


Partner

I.T.A. Solution

Licenza del sito

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.

Questo sito adotta la Creative Commons License, salvo dove espressamente specificato. Per maggiori informazioni consulta la pagina Copyright.

NEWSLETTER

Ultimi inserimenti nel Blog

Ultimi inserimenti nel Forum

Libri di servizio sociale

RSS

Ricerca sul web

Novità, Avvisi, Utilità

Codice Deontologico - Sanzioni Disciplinari e Procedimento

art. 17 D.M. 11 ottobre 1994, n. 615
art. 9 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169
REGOLAMENTO

Approvato nella seduta del Consiglio Nazionale
dell´Ordine degli Assistenti Sociali del 16 novembre 2007.
Modificato all´art.12, comma 1., con delibera del Consiglio Nazionale
dell´Ordine degli Assistenti Sociali del 28 marzo 2009.


Parte Prima: SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1 - Sanzioni
  1. All´iscritto all´albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell´esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del Codice Deontologico, al decoro o alla dignità della professione, il Consiglio dell´Ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche:
    1. ammonizione;
    2. censura;
    3. sospensione dall´esercizio della professione;
    4. radiazione dall´albo.
  2. Il tipo e l´entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
    1. intenzionalità del comportamento;
    2. grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell´evento;
    3. responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
    4. grado di danno o di pericolo causato;
    5. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
    6. concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro;
    7. recidiva e/o reiterazione.
Art. 2 - Ammonizione
  1. La sanzione dell´ammonizione consiste in un richiamo scritto comunicato all´interessato sull´osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.
  2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo ad ammonizione, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all´albo o di enti, il Presidente del Consiglio dell´Ordine regionale o interregionale esperisce il preventivo tentativo di conciliazione fra le parti nei modi previsti al successivo art. 12 comma 1.
  3. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.
Art. 3 - Censura
  1. La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica. E´ inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che siano lesivi del decoro e della dignità della professione e nel caso di morosità nel pagamento del contributo annuo dovuto che perduri oltre 60 giorni dal termine stabilito dal Consiglio
  2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo alla censura, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all´albo o di enti, il Presidente dell´Ordine regionale o interregionale esperisce il preventivo tentativo di conciliazione nei modi previsti al successivo art. 12 comma 1.
  3. Tre provvedimenti di censura comportano d´ufficio la sospensione dall´esercizio della professione per un periodo non superiore a giorni 30.
Art. 4 - Sospensione
  1. La sospensione consiste nell´inibizione all´esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice penale che l´ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale, in questo caso, si limita a prenderne atto.
  2. La sanzione della sospensione dall´esercizio della professione è inflitta fino al massimo di due anni:
    1. per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento a utenti/clienti o ad altro iscritto all´albo o enti; oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto;
    2. per morosità superiore ad una annualità nel pagamento dei contributi dovuti, ai sensi del successivo art. 8.
  3. Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione può essere motivatamente inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell´apertura del procedimento disciplinare.
  4. Tre provvedimenti di sospensione maturati nell´arco di cinque anni, comportano la radiazione dall´albo.
Art. 5 - Radiazione
  1. La radiazione consiste nella cancellazione dall´albo. Consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l´intera durata dell´interdizione stabilita nel provvedimento del giudice penale che l´ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale si limita a prenderne atto.
  2. La sanzione della radiazione dall´albo viene inflitta:
    1. in caso di tre sospensioni maturate nell´arco di cinque anni;
    2. nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell´albo;
    3. nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre anni per fatti commessi nell´esercizio della professione;
    4. nei casi di morosità previsti all´art. 8 comma 6.
  3. La sanzione della radiazione comporta la contestuale cancellazione dall´albo, fermo restando l´obbligo per l´iscritto a corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all´albo.
  4. Il professionista radiato può, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione, a domanda, essere di nuovo iscritto all´albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di reiscrizione.
Art. 6 - Incompatibilità
  1. Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione e della radiazione dall´albo non sono deontologicamente compatibili con l´assunzione e/o il mantenimento delle cariche di Consigliere dell´Ordine regionale o interregionale o di Consigliere nazionale o di Revisore dei Conti dell´Ordine regionale o interregionale o nazionale.
  2. L´incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla durata della sospensione e/o della radiazione se superiore.
Art. 7 - Pubblicità
  1. La censura, la sospensione dall´esercizio della professione e la radiazione dall´albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell´albo stesso.
  2. Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di altra forma di rapporto di lavoro, senza vincolo di subordinazione, il Consiglio regionale o interregionale comunica all´Ente di appartenenza o comunque al datore di lavoro, la sospensione dall´esercizio della professione, con indicazione dei relativi periodi e/o la radiazione dall´albo.
Art. 8 - Contributo annuo
  1. E´ considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all´Ordine regionale o interregionale di appartenenza (morosità).
  2. Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all´albo è determinato dal Consiglio regionale o interregionale territoriale che ne stabilisce modalità e tempi di versamento con deliberazione approvata dal Ministero vigilante ed è comunicato dal Presidente e/o dal Tesoriere del Consiglio regionale o interregionale a mezzo lettera circolare agli iscritti.
  3. La Circolare deve indicare:
    1. l´entità del contributo annuo dovuto dagli iscritti all´albo, così come determinato dal Consiglio regionale o interregionale;
    2. le modalità e i tempi di versamento del contributo annuo;
    3. le maggiorazioni cui l´iscritto va incontro in caso di mancato versamento nei tempi indicati al punto b);
    4. le sanzioni disciplinari che verranno irrogate decorso il tempo utile al versamento del contributo annuo;
    5. i modi di irrogazione delle sanzioni disciplinari per morosità;
    6. le modalità di cessazione della morosità e i relativi effetti e che, nel caso di radiazione dall´albo, ove l´interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla radiazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta e che la domanda di nuova iscrizione è regolata dall´art. 9 del DMGG 615/1994.
  4. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell´Ordine regionale o interregionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell´interessato ad altro Ordine regionale o interregionale, di sospensione, di radiazione.
  5. L´iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative previste maggiorazioni nel termine indicato al comma 2 si considera moroso ed incorre nella sanzione della censura se la morosità va oltre i 60 giorni e della sospensione dall´esercizio della professione prevista dal comma 2 lett. b) dell´art. 4 se la morosità è superiore ad un anno.
  6. Decorso il secondo anno dalla data della sospensione, perdurando la morosità, l´iscritto viene radiato dall´albo.
Art. 9 - Morosità
  1. Scaduto il termine di cui all´art. 8 comma 3 lett. b), il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a diffidare l´iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida, con le maggiorazioni di cui al successivo comma 3 e con l´espressa indicazione che si procederà all´apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare.
  2. Scaduto senza esito il termine di 60 gg. il presidente del Consiglio regionale e interregionale attiva d´ufficio l´apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell´art. 12 comma 4, inviandone comunicazione all´iscritto.
  3. I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui all´art. 8 comma 3 lett. b). e art. 9 commi 1 e 2 sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio dell´interesse legale in vigore alla data della scadenza del termine e, se effettuati dopo il 31 dicembre dell´anno di riferimento, ad una ulteriore quota aggiuntiva pari al 10%.
  4. A seguito di presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità, il Consiglio regionale o interregionale, con atto deliberativo da adottarsi non oltre 45 gg. dalla data di presentazione, prende atto della intervenuta cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della sospensione dall´esercizio della professione.
  5. Le spese sostenute dal Consiglio regionale o interregionale a causa e correlate al mancato versamento sono a carico dell´iscritto moroso.

Parte Seconda: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 10 - Competenza territoriale
  1. Il procedimento disciplinare è di competenza dell´Ordine regionale o interregionale nel cui albo il professionista è iscritto. In mancanza di Consiglieri iscritti nella sezione B dell´Albo il procedimento disciplinare a carico di un professionista iscritto alla sez. B è di competenza del Consiglio regionale o interregionale più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto nella sezione B al quale il Consiglio di appartenenza del professionista interessato assegna il procedimento. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di iscritti nella sezione B dell´albo il procedimento resta di competenza del consiglio regionale o interregionale al quale appartiene il professionista interessato anche se composto esclusivamente da Consiglieri appartenenti alla sezione A (art. 9 comma 4 DPR 169/05).
  2. In caso di trasferimento dell´interessato ad Albo di altro Ordine regionale o interregionale il procedimento prosegue e si conclude dinanzi all´Ordine regionale o interregionale in cui è iniziato e che ne comunica l´esito all´Ordine regionale in cui al momento è iscritto l´interessato
  3. Qualora l´interessato sia un Consigliere dell´Ordine, ovvero il denunciante sia un Consigliere dell´Ordine e l´interessato sia iscritto al medesimo Ordine, il Consiglio su istanza dell´interessato, del denunciante o anche d´ufficio, assegna il procedimento all´Ordine regionale o interregionale più vicino.
  4. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio regionale o interregionale al termine del procedimento disciplinare. Il Consiglio regionale o interregionale può deliberare che i provvedimenti disciplinari siano adottati con votazione segreta.
Art. 11 - Commissione deontologica disciplinare. Responsabile del procedimento
  1. Ciascun Consiglio regionale o interregionale all´atto del suo insediamento nomina, al suo interno, una Commissione deontologica disciplinare composta da tre o cinque membri, appartenenti alla sezione A e alla sezione B, proporzionalmente alla rappresentanza numerica nello stesso consiglio con il compito di procedere all´istruttoria dei procedimenti disciplinari. I membri della Commissione, all´atto dell´insediamento, assumono l´obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell´espletamento dell´ incarico. In mancanza di Consiglieri iscritti nella sez. B si applicano i criteri previsti all´art. 10 comma 1.
  2. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente e il Segretario. La responsabilità della Commissione è collegiale.
  3. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio.
  4. La carica di presidente del Consiglio regionale o interregionale è incompatibile con la carica di membro della commissione disciplina.
  5. Il Segretario della Commissione redige i verbali delle sedute della Commissione. I verbali vengono sottoscritti da tutti i consiglieri presenti.
Art. 12 - Apertura del procedimento e tentativo di conciliazione
  1. Il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell´attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, può esperire, nei casi previsti all´art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2, tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine convoca entro un termine non superiore a 30 giorni a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail gli interessati. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale che viene trasmesso al Consiglio per la deliberazione dell´archiviazione del caso.
  2. In caso di mancata conciliazione, nei casi in cui non è prevista la conciliazione e comunque nel caso di segnalazione da parte di autorità giudiziaria, il Presidente trasmette gli atti al Consiglio per l´eventuale apertura del procedimento disciplinare.
  3. Il Consiglio regionale o interregionale, composto nell´esercizio di tale funzione dai Consiglieri appartenenti alla sezione dell´albo del professionista assoggettato al procedimento, delibera l´apertura del procedimento disciplinare e trasmette gli atti alla Commissione di cui all´art. 11 per la necessaria istruttoria (art. 9 comma 1 DPR 169/05).
  4. Nel caso di morosità, il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, verificata l´omessa sanatoria della morosità, attiva d´ufficio il procedimento disciplinare, affidando la responsabilità del procedimento alla Commissione disciplinare che procede a istruttoria sommaria e propone al Consiglio la comminazione delle sanzioni previste all´art. 8 commi 4 e 5 con la gradualità in esso previsto.
  5. Con la delibera di apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio regionale o interregionale determina il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. Il termine decorre dalla data di inizio del procedimento.
Art. 13 - Comunicazioni all´interessato e attività istruttoria
  1. Il Presidente della Commissione deontologica disciplinare comunica al professionista interessato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l´apertura del procedimento disciplinare, informandolo dei fatti che gli vengono addebitati, delle modalità di presa visione degli atti, della composizione della Commissione e del responsabile del procedimento istruttorio. Contestualmente il Presidente invita l´interessato a far pervenire entro 60 giorni le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione, indicando che può farsi assistere da esperto di sua fiducia. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera di raccomandata da parte dell´interessato si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c.
  2. La Commissione, dopo una preliminare valutazione della situazione, esperisce, ove possibile, tentativo di conciliazione tra le parti interessate, salvo in caso di procedimento disciplinare aperto su richiesta dell´autorità giudiziaria. La positiva conclusione del tentativo di conciliazione comporta la proposta al Consiglio di archiviazione del procedimento con contestuale comunicazione alle parti.
  3. La Commissione deontologica disciplinare convoca il professionista interessato, d´ufficio o su richiesta dello stesso, per essere sentito, con preavviso non inferiore a 20 giorni, redigendo un verbale dell´incontro firmato da tutti i componenti e controfirmato dall´ interessato. Acquisisce documentazione e testimonianze richieste dalle parti o d´ufficio. L´attività istruttoria deve essere oggetto di apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.
  4. Al termine dell´istruttoria il responsabile del procedimento istruttorio predispone una relazione dettagliata dell´attività svolta dalla Commissione che, approvata dalla stessa, viene rimessa al Consiglio unitamente agli atti assunti per le deliberazioni di competenza.
Art. 14 - Assistenza tecnica
  1. Il denunciato, il denunciante e la Commissione Disciplinare possono avvalersi di consulenze tecniche.
  2. La Commissione Disciplinare deve chiederne preventivamente l´autorizzazione al Consiglio.
Art. 15 - Termine a difesa
  1. e richiesta, la Commissione può concedere all´interessato ulteriore termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 dall´audizione per produrre eventuale documentazione e/o memorie difensive scritte. In tal caso è prorogato di pari durata il termine di conclusione del procedimento.
Art. 16 - Relazione e deliberazione finale
  1. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio regionale o interregionale all´esito del procedimento disciplinare.
  2. Il Consiglio regionale o interregionale, con voto espresso, delibera l´archiviazione, se gli addebiti risultano infondati, o l´eventuale sanzione da infliggere. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell´istruttoria. La deliberazione è adottata dal Consiglio composto ai sensi dell´art 10 comma 1 e dell´art. 9 comma 1 e 3 della L. 169/05.
  3. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l´interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi dell´art. 18, salva la facoltà di adire l´autorità giudiziaria.
Art. 17 - Pubblicità e comunicazioni
  1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata al professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio risultante all´albo o al diverso domicilio a tale scopo indicato dal professionista. La comunicazione deve contenere l´esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Nazionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, nei modi indicati al successivo articolo 18, salva la facoltà di adire l´Autorità Giudiziaria competente. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera di raccomandata da parte dell´interessato si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c. La deliberazione, viene affissa per 10 giorni consecutivi nella sede dell´Ordine competente.
  2. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dal Consiglio regionale o interregionale secondo le norme previste D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Presso la sede di ciascun Ordine viene istituito un registro in cui vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una sanzione disciplinare e la sua durata.
  3. I membri del Consiglio regionale o interregionale della sezione di appartenenza del professionista interessato hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari; chiunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, deve presentare motivata richiesta scritta al Presidente o al Responsabile dell´accesso, se designato, del Consiglio regionale o interregionale territoriale. Il Consiglio Nazionale disciplina – in conformità con la normativa posta dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni – il procedimento e i legittimati all´accesso ai dati.
Art. 18 - Ricorso al Consiglio Nazionale
  1. Il Consiglio Nazionale, all´atto del suo insediamento, nomina, al suo interno, una Commissione deontologica disciplinare composta da tre o cinque membri, appartenenti alla sezione A e alla sezione B, proporzionalmente alla rappresentanza numerica nello stesso consiglio con il compito di procedere all´istruttoria dei ricorsi. I membri della Commissione all´atto dell´insediamento assumono l´obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell´espletamento di tale incarico. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente ed il Segretario. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio, il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione che vengono sottoscritti da tutti i componenti. La responsabilità della Commissione è collegiale.
Art. 19 - Procedimento innanzi al Consiglio Nazionale
  1. Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato dal professionista interessato, direttamente o a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, per il tramite del Consiglio dell´Ordine regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato.
  2. Sotto pena d´inammissibilità il ricorso – sottoscritto direttamente dalla parte, con la possibilità dell´assistenza di un proprio legale di fiducia – deve contenere:
    1. l´indicazione dell´atto impugnato;
    2. le motivazioni in fatto e in diritto;
    3. i documenti a sostegno del ricorso.
  3. Il Consiglio regionale o interregionale il cui provvedimento sanzionatorio è stato impugnato, trasmette il ricorso al Consiglio Nazionale entro 15 giorni dall´avvenuta notifica dell´impugnazione, aggiungendo eventuali deduzioni e allegando copia del provvedimento impugnato, di tutti gli atti e di tutta la documentazione del procedimento disciplinare.
  4. Il ricorso non sospende l´esecutività del provvedimento impugnato. L´interessato può chiedere al Consiglio Nazionale, per gravi ragioni, sospensiva cautelare che il Consiglio Nazionale può concedere con provvedimento interlocutorio motivato. Nel caso previsto all´art. 7 comma 2 l´eventuale sospensione cautelare dell´esecutività del provvedimento impugnato viene comunicata all´Ente di appartenenza o comunque al datore di lavoro dell´interessato.
  5. Il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette immediatamente gli atti pervenuti al Presidente della Commissione deontologica disciplinare dandone comunicazione al ricorrente con indicazione del termine massimo di chiusura del procedimento secondo quanto indicato al comma 6 dell´ art. 19.
  6. La Commissione deontologica disciplinare competente si esprime entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso, termine prorogabile, motivatamente, fino ad un massimo di ulteriori 45 giorni.
  7. La Commissione, ricevuti gli atti, avvia il procedimento istruttorio e procede alla audizione dell´interessato quando lo ritenga motivatamente opportuno o comunque, quando il ricorrente ne faccia richiesta. Al termine dell´istruttoria la Commissione competente trasmette le risultanze al Consiglio Nazionale, che, con voto dei Consiglieri iscritti nella sezione di appartenenza del professionista interessato, si esprime con deliberazione nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti.
  8. La decisione del Consiglio Nazionale deve essere adeguatamente motivata in fatto e in diritto. Il Presidente del Consiglio Nazionale ne dà notizia all´interessato, con raccomandata con ricevuta di ritorno, immediatamente dopo la sua adozione, al domicilio dichiarato o eletto nel ricorso e al Consiglio regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento disciplinare impugnato. Qualora risulti infruttuosa, la comunicazione viene rinnovata con le stesse modalità e successivamente con le modalità indicate dagli artt.137 e successivi c.p.c
  9. La decisione del Consiglio Nazionale è immediatamente esecutiva.
  10. Dell´irrogazione della sanzione disciplinare viene data notizia, con esposizione all´albo di tutti gli Ordini regionali e interregionali.
  11. I membri del Consiglio Nazionale hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari. Qualunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, deve presentare al Presidente del Consiglio motivata richiesta scritta.
Art. 20 - Astensione e ricusazione
  1. I componenti del Consiglio regionale o interregionale, e quelli del Consiglio Nazionale dell´Ordine e i membri delle Commissioni indicate ai precedenti articoli 11 e 19, comma 1. debbono astenersi:
    1. se hanno interesse personale nella vertenza disciplinare;
    2. se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi dello stesso Ente o ufficio del professionista interessato dal provvedimento disciplinare, del suo difensore ovvero del denunciante;
    3. se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con il professionista interessato dal procedimento disciplinare, con il suo difensore ovvero con il denunciante;
    4. se hanno deposto nella vertenza disciplinare come testimoni;
    5. in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate e riconosciute dal Consiglio come tali.
  2. Nei casi in cui è fatto obbligo di astensione, il professionista interessato può proporre la ricusazione con ricorso in forma scritta, indirizzato al Presidente del Consiglio regionale o interregionale o al Presidente del Consiglio Nazionale. A pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto dall´interessato o da suo difensore munito di procura e deve indicare i motivi specifici e i mezzi di prova. Se la ricusazione riguarda il Presidente del Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio Nazionale, il ricorso è indirizzato al Consigliere Vice presidente.
  3. Ove l'istanza di ricusazione sia giudicata fondata, il procedimento prosegue in assenza del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati previa sostituzione degli stessi da parte del Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio Nazionale. L'istanza di ricusazione, purché ammissibile, sospende il giudizio che riprende d'ufficio a decorrere dalla pronuncia del Consiglio sull'istanza stessa. Il Consiglio si riunisce immediatamente, con esclusione del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati e, sentiti gli stessi, decide sul ricorso. Della decisione è data comunicazione al professionista interessato. Nel periodo di sospensione non decorrono i termini del giudizio.
  4. Nei casi di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o dei Commissari regionali o interregionali, il caso ed i relativi atti vengono trasmessi al Presidente del Consiglio Nazionale dell´Ordine. Il Consiglio Nazionale nomina, in tal caso, una Commissione deontologica disciplinare speciale di cinque membri composta da professionisti assistenti sociali di riconosciuta autorevolezza e da membri di Commissioni deontologiche disciplinari degli Ordini regionali non implicati nel ricorso, previa determinazione dei criteri per la loro selezione. La Commissione deontologica disciplinare speciale svolge le funzioni istruttorie, dibattimentali e decisionali del procedimento a lei affidato. La decisione della Commissione deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale che la fa propria con deliberazione che comunica all´interessato e al Consiglio regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento impugnato il quale ne prende atto.
  5. In caso di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o dei Commissari nazionali il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette gli atti al Ministero vigilante per quanto di propria competenza.
Art. 21 - Prescrizione
  1. L´azione disciplinare si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dalla data della presunta violazione.
  2. Nel caso in cui per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio penale.
Art. 22 - Norme finali
  1. Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico, entra in vigore alla data della sua approvazione e abroga il Regolamento precedente.
  2. I Consigli regionali o interregionali sono tenuti a prenderne atto e a darne conoscenza agli iscritti all´Albo.
  3. I procedimenti disciplinari iniziati in data antecedente alla data di approvazione del presente Regolamento sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data dell´avvio del procedimento disciplinare, salvo condizioni, previste dal presente regolamento, più favorevoli al professionista sottoposto al procedimento disciplinare.

indice

Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all´Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.



Creation date : 2009-12-23

Spazio libero per la tua pubblicità,
contattaci »