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SERVIZIO SOCIALE: Codice deontologico

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Sanzioni disciplinari e procedure

art.17 DM 615/94

Parte Prima: SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1 - Sanzioni
1. All’iscritto all’albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del Codice Deontologico, al decoro o alla dignità della professione, il Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni: 2. Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri: Art. 2 - Ammonizione
1. La sanzione dell’ammonizione viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, compiuti senza dolo, che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione; consiste nel richiamo formale dell’interessato all’osservanza dei suoi doveri e nell’invito a non ripetere quanto commesso.
2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo ad ammonizione, commessi nei confronti di altro iscritto all’albo, il Presidente del Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale convoca gli interessati ed esperisce un preventivo tentativo di conciliazione. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto con conseguente archiviazione del caso.
3. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.
Art. 3 - Censura
1. La sanzione della censura è inflitta nei casi di abusi o di mancanze, compiuti senza dolo, che siano lesivi del decoro e della dignità della professione.
2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo alla censura, commessi nei confronti di altro iscritto all’albo, il Presidente dell’Ordine Regionale o interregionale convoca tempestivamente gli interessati ed esperisce un preventivo tentativo di conciliazione. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto con conseguente archiviazione del caso.
3. Tre provvedimenti di censura comportano d’ufficio la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non superiore a giorni 30.
Art. 4 - Sospensione
1. La sospensione dall’esercizio della professione consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice penale che l’ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale si limita a prenderne atto.
2. La sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, è inflitta fino al massimo di un anno:
3. Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione può essere inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell’apertura del procedimento disciplinare in specie quando il procedimento viene iniziato su rapporto della Procura della Repubblica e comunque dopo aver sentito la parte interessata.
4. Tre provvedimenti di sospensione comportano la radiazione dall’albo.
Art. 5 - Radiazione
1. La radiazione dall’albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1 n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l’intera durata dell’interdizione stabilita nel provvedimento del giudice penale che l’ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale si limita a prenderne atto.
2. La sanzione della radiazione dall’albo viene inflitta:
3. La sanzione della radiazione comporta la contestuale cancellazione dall’albo, fermo restando l’obbligo per l’iscritto a corrispondere le tasse di iscrizione dovute per il periodo in cui è stato iscritto.
4. Il professionista radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto all’albo successivamente alla scadenza del periodo indicato nel provvedimento di radiazione e in ogni caso dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di reiscrizione.
Art. 6 - Incompatibilità
1. Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione e della radiazione dall’albo non sono deontologicamente compatibili con l’assunzione e/o il mantenimento delle cariche di Consigliere dell’Ordine regionale o interregionale o di Consigliere nazionale o di Revisore dei Conti dell’Ordine regionale o interregionale o nazionale.
2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni disciplinari, di cui al comma 1, l’incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla durata della sospensione e/o della radiazione se superiore.
Art. 7 - Pubblicità
1. La sospensione dall’esercizio della professione e la cancellazione dall’albo sono rese pubbliche mediante menzione nell’albo.
2. Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, il Consiglio regionale o interregionale comunica all’Ente di appartenenza la sospensione dall’esercizio della professione e/o la cancellazione dall’albo con indicazione dei relativi periodi.
Art. 8 - Morosità
1. E’ considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all’Ordine regionale o interregionale di appartenenza (morosità).
2. Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all’albo è determinato dal Consiglio regionale o interregionale che ne stabilisce modalità e tempi di versamento con deliberazione approvata dal Ministero vigilante.
3. Il Presidente del Consiglio Regionale informa gli iscritti dell’entità del contributo annuo, della data entro cui deve essere effettuato il relativo versamento, delle sanzioni disciplinari e delle penalità economiche cui l’iscritto va incontro in caso di non ottemperanza.
4. Il versamento del contributo annuo deve essere effettuato dall’iscritto a favore dell’Ordine regionale o interregionale entro la data fissata; nel caso tale giorno fosse festivo il termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
5. Scaduto il termine di cui al comma 4. il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, accertata la morosità, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, provvede a diffidare l’iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida.
6. I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui al comma 2. e 4. sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva pari al 10% del contributo se effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, del 50% se oltre tale data.
7. I contributi non versati e le relative penalità costituiscono credito dell’Ordine regionale o interregionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge, anche in caso di trasferimento dell’interessato ad altro Ordine regionale o interregionale, di sospensione, di cancellazione.
8. L’iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative previste maggiorazioni nel termine indicato al comma 5., si considera moroso ed incorre nella sanzione della censura se la morosità nel pagamento riguarda una sola annualità e della sospensione dall’esercizio della professione prevista dal comma 2. dell’art. 4 se superiore ad un anno.
9. Decorso un anno dalla data della sospensione, perdurando la morosità, l’iscritto viene cancellato dall’albo.
10. Gli effetti della morosità cessano automaticamente con efficacia dal 1° giorno successivo alla presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità.
Il Consiglio regionale o interregionale con atto deliberativo prende atto dell’intervenuta cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione con effetto dalla data di cessazione della morosità.
Nel caso di cancellazione dall’albo prevista al precedente comma 9, ove l’interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla cancellazione deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta (art. 9 DMGG 615/94).

Parte Seconda: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 9 - Competenza territoriale
1. Il procedimento disciplinare è di competenza dell’Ordine regionale o interregionale nel cui albo il professionista è iscritto.
2. In caso di trasferimento dell’interessato ad Albo di altro Ordine regionale o interregionale il procedimento prosegue dinanzi al nuovo Ordine al quale va trasmesso il fascicolo del procedimento.
3. Qualora l’interessato sia un Consigliere dell’Ordine, ovvero il denunciante sia un Consigliere dell’Ordine e l’interessato sia iscritto al medesimo Ordine, il Consiglio su istanza dell’interessato, del denunciante o anche d’ufficio, assegna il procedimento ad un Ordine viciniore.
Art. 10 - Deliberazione
1. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio regionale o interregionale al termine o all’esito del procedimento disciplinare.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati con votazione segreta.
Art. 11 - Commissione deontologica disciplinare
Responsabile del procedimento
1. Ciascun Consiglio regionale o interregionale all’atto del suo insediamento nomina, al suo interno, una Commissione deontologica disciplinare composta da tre o cinque membri, in base alla composizione numerica dello stesso Consiglio, eventualmente integrata da esperti esterni al Consiglio senza diritto di voto, con il compito di procedere all’istruttoria dei procedimenti disciplinari. I membri della Commissione, all’atto dell’insediamento, assumono l’obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell’espletamento di tale incarico.
2. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente e il Segretario. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio; il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12 - Apertura del procedimento
1. Il Consiglio regionale o interregionale al quale il professionista è iscritto delibera l’apertura del procedimento disciplinare su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, d’ufficio o su denunce o segnalazioni sottoscritte provenienti da enti e da privati e trasmette gli atti alla Commissione di cui all’art. 11 per la necessaria istruttoria. Il Consiglio regionale e interregionale, in caso di accertata morosità, procede alla formale contestazione all’iscritto con l’espressa indicazione che, in caso di omessa sanatoria della morosità, si procederà alla comminazione del provvedimento disciplinare entro 30 giorni dalla notifica.
Art. 13 - Comunicazioni all’interessato
1. Il Presidente della Commissione deontologica disciplinare notifica al professionista interessato, a mezzo lettera raccomandata in plico chiuso con ricevuta di ritorno, l’apertura del procedimento disciplinare informandolo dei fatti che gli vengono addebitati, delle modalità di presa visione degli atti, della composizione della Commissione e del responsabile del procedimento istruttorio. Contestualmente il Presidente invita l’interessato a far pervenire entro un termine non superiore a 60 giorni le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione.
2. Qualora la notifica di cui al comma 1. risulti infruttuosa questa viene rinnovata con le stesse modalità. Se anche la seconda notifica risulta infruttuosa si procede ai sensi degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile.
3. La Commissione, dopo una preliminare valutazione della situazione, esperisce, ove previsto, tentativo di conciliazione tra le parti interessate, salvo in caso di procedimento disciplinare aperto su richiesta dell’autorità giudiziaria. La positiva conclusione del tentativo di conciliazione porta alla proposta di archiviazione e chiusura del procedimento che la Commissione rimette al Consiglio.
4. La Commissione deontologica disciplinare convoca il professionista interessato d’ufficio o su richiesta dello stesso per essere sentito, con preavviso non inferiore a 20 giorni; può altresì acquisire documentazione e testimonianze. Dell’attività istruttoria la Commissione redige apposito verbale sottoscritto dalle persone presenti.
Art. 14 - Assistenza all’interessato
1. Il professionista interessato può avvalersi dell’assistenza di un legale di propria fiducia e/o di un rappresentante sindacale in ogni fase del procedimento istruttorio disciplinare.
Art. 15 - Assistenza tecnica
1. Il denunciato, il denunciante o la Commissione Disciplinare possono richiedere consulenze tecniche (rispettivamente di parte o d’ufficio) previa istanza al Consiglio Regionale e assenso di questo per le stesse.
Art. 16 - Termine a difesa
1. Al professionista interessato può essere concesso d’ufficio o a richiesta ulteriore termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 dalla sua audizione per produrre eventuale documentazione e/o memorie difensive scritte e può richiedere l’audizione di testimoni.
Art. 17 - Relazione e deliberazione finale
1. Al termine dell’istruttoria il responsabile del procedimento istruttorio predispone una relazione dettagliata dell’istruttoria svolta dalla Commissione che, approvata da questa, viene rimessa al Consiglio unitamente agli atti assunti.
2. Il Consiglio regionale o interregionale delibera l’archiviazione, se gli addebiti risultano infondati, o l’eventuale sanzione da infliggere. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Art. 18 - Pubblicità e comunicazioni
1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene notificata al professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a mezzo lettera raccomandata in plico chiuso con ricevuta di ritorno, e indirizzato al domicilio risultante all’albo o al diverso domicilio a tale scopo indicato dal professionista. La comunicazione deve contenere l’esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato davanti al Consiglio Nazionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, nei modi indicati al successivo articolo 19 comma 2, salva la facoltà di adire in ogni momento l’Autorità Giudiziaria competente. Qualora la notifica di cui al comma 1 risulti infruttuosa si applicano le modalità di cui all’art. 13 comma 2.
2. La deliberazione, contemporaneamente alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, viene affissa per 10 giorni consecutivi nella sede dell’Ordine regionale o interregionale.
3. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dal Consiglio regionale secondo le norme previste dalla legge 675/96. Presso la sede di ciascun Ordine viene istituito un registro in cui vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una sanzione disciplinare di cui all’art. 1 e la sua durata.
4. I membri del Consiglio regionale o interregionale hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari; chiunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/90 deve presentare al Presidente del Consiglio regionale o interregionale motivata richiesta scritta.
Art. 19 - Ricorso al Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale, all’atto del suo insediamento, nomina una Commissione deontologica disciplinare composta da cinque membri, dello stesso Consiglio, eventualmente integrata da esperti esterni al Consiglio senza diritto di voto con il compito di procedere all’istruttoria dei ricorsi. I membri della Commissione all’atto dell’insediamento assumono l’obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell’espletamento di tale incarico. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente ed il Segretario. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio; il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione che vengono sottoscritti da tutti i componenti.
2. Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato dal professionista interessato, direttamente o a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, per il tramite del Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento impugnato. Entro 15 giorni dal ricevimento il Consiglio regionale o interregionale trasmette il ricorso, in plico chiuso raccomandato con avviso di ritorno, al Consiglio Nazionale unitamente a copia degli atti del procedimento disciplinare ed eventuali proprie deduzioni.
3. Il ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento impugnato. L’interessato può chiedere al Consiglio Nazionale, per gravi ragioni, sospensiva cautelare che il Consiglio Nazionale può concedere con provvedimento interlocutorio motivato.
4. Il Presidente del Consiglio Nazionale entro 15 giorni dal ricevimento trasmette al Presidente della Commissione deontologica disciplinare gli atti pervenuti. Il Consiglio Nazionale si esprime entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del ricorso, termine prorogabile, su motivata proposta della Commissione, fino ad un massimo di 90 giorni.
5. La Commissione, ricevuti gli atti, avvia il procedimento istruttorio e procede alla audizione dell’interessato d’ufficio e quando il ricorrente ne faccia richiesta. Il professionista interessato può avvalersi dell’assistenza di un legale di propria fiducia e/o di un rappresentante sindacale. Al termine dell’istruttoria la Commissione trasmette le risultanze al Consiglio Nazionale, che si esprime con deliberazione entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.
6. La decisione del Consiglio Nazionale deve essere adeguatamente motivata in fatto e in diritto. Il Presidente del Consiglio Nazionale ne dà notizia, con plico chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30 gg. dalla sua adozione all’interessato al domicilio dichiarato o eletto nel ricorso e al Consiglio regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento disciplinare impugnato.
Qualora la notifica di cui al comma 1. risulti infruttuosa, si applicano le modalità di cui all’art. 13 comma 2.
7. I membri del Consiglio Nazionale hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari; chiunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/90 deve presentare al Presidente del Consiglio Nazionale motivata richiesta scritta.
Art. 20 - Astensione e ricusazione
1. I componenti del Consiglio regionale o interregionale, quelli del Consiglio Nazionale dell’Ordine e i membri delle Commissioni indicate ai precedenti articoli 11 e 19 comma 1 debbono astenersi: 2. Nei casi in cui è fatto obbligo di astensione, il professionista interessato può proporre la ricusazione con ricorso in forma scritta, con l’indicazione dei motivi e degli specifici mezzi di prova, indirizzato al Presidente del Consiglio regionale o interregionale o al Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Se la ricusazione riguarda il Presidente del Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio Nazionale, il ricorso è indirizzato al Consigliere Vice presidente.
3. Il Consiglio investito dell’istanza di ricusazione si riunisce immediatamente con esclusione del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati e decide sul ricorso. Ove l’istanza di ricusazione sia giudicata fondata, il procedimento prosegue in assenza del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati previa sostituzione dei Commissari da parte del Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio Nazionale.
4. Nei casi di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o dei Commissari regionali o interregionali, il caso ed i relativi atti vengono trasmessi al Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine. Il Consiglio Nazionale, nomina, in tal caso, una Commissione deontologica disciplinare speciale di cinque membri composta da professionisti assistenti sociali di riconosciuta autorevolezza e da membri di Commissioni deontologiche disciplinari degli Ordini regionali non implicati nel ricorso, previa determinazione dei criteri per la loro selezione. La Commissione deontologica disciplinare speciale svolge le funzioni istruttorie, dibattimentali e decisionali del procedimento a lei affidato. La decisione della Commissione deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale che la fa propria con deliberazione e che a sua volta la trasmette al Consiglio regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento impugnato il quale ne prende atto.
5. In caso di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o dei Commissari nazionali il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette gli atti al Ministero della Giustizia per quanto di propria competenza.
Art. 21 - Prescrizione
1. L’azione disciplinare si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dal fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio penale.
Art. 22 - Norme finali
1. Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico, entra in vigore alla data della sua approvazione e abroga il Regolamento precedente.
2. I Consigli regionali o interregionali sono tenuti a darne conoscenza a tutti i nuovi iscritti.
3. I procedimenti disciplinari iniziati in data antecedente alla data di approvazione del presente Regolamento sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data dell’avvio del procedimento disciplinare, salvo condizioni, previste dal presente regolamento, più favorevoli al professionista sottoposto al procedimento disciplinare.

indice

Titolo I - Definizione e potestà disciplinare
Titolo II - Principi
Titolo III - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente
Titolo IV - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società
Titolo V - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro
Titolo VII - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della professione
Disposizioni finali: Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare agli iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sul Codice.
Sanzioni disciplinari e procedure - art.17 DM 615/94

Creation date : 2006-08-30 - Last updated : 2009-12-18

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