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Titolo VI

La responsabilità dell’assistente sociale nei confronti dell’organizzazione di lavoro

Capo I

L’assistente sociale nei confronti dell’organizzazione di lavoro
44.- L’assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell’esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.
45.- L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro, all’efficacia, all’efficienza, all’economicità ed alla qualità degli interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.
46.- L’assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.
47.- L’assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci ed in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell’utente e del cliente.
48.- L’assistente sociale deve inoltre segnalare alla organizzazione di lavoro o evitare nell’esercizio della libera professione l’eccessivo cumulo di incarichi e di prestazioni quando questo torni di pregiudizio all’utente o al cliente.
49.- L’assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento rispetta l’autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, ne promuove la formazione, la cooperazione e la crescita professionale, valorizza esperienze e modelli innovativi di intervento. Il rapporto gerarchico tra colleghi si inscrive all’interno di un rapporto di congruenze tra l’azione del singolo professionista, le politiche e le procedure dell’organizzazione di lavoro, di cui il responsabile gerarchico è espressione.
50.- Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l’assistente sociale risponde ai responsabili dell’organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.
51.- L’assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.

indice

Titolo I - Definizione e potestà disciplinare
Titolo II - Principi
Titolo III - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente
Titolo IV - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società
Titolo V - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro
Titolo VII - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della professione
Disposizioni finali: Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare agli iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sul Codice.
Sanzioni disciplinari e procedure - art.17 DM 615/94

Creation date : 2006-08-30 - Last updated : 2009-12-18

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