Vediamo se questo può servirti, dal sito Comuni.it
Giorgio
Registrato: 03/12/02 09:05
Messaggi: 171
Inviato: Gio 21 Ago 2003 - 9:49 am Oggetto: Senza fissa dimora
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Chiedo lumi sul concetto di senza fissa dimora.
Un individuo, già cancellato per irreperibilità al censimento, ricompare e mi dichiara di abitare in un camper (che mi mostra parcheggiato fuori del municipio) che è la sua casa con il quale è sempre in giro, anche all'estero, e non sapeva dell'obbligo di censirsi etc. Mi dà in chiusura un recapito presso una signora in una grande città del Nordest.
Io mi pongo delle domande: se costui sia davvero un senza fissa dimora, dato che i vigili mi comunicano che viene visto spesso aiutare la figlia in un esercizio commerciale sito nel Comune confinante.
Sto pensando di respingere la pratica, inoltrando nel contempo segnalazione sia al Comune confinante (ove la figlia aveva in precedenza anche la residenza, essendo stata cancellata per irreperibilità nel maggio 2001) sia al Comune della grande città, sulla base di quanto segue:
E' chiaro che trattandosi di senza fissa dimora, entra in gioco il DOMICILIO.
Può esservi domicilio in questo comune dove il signore non lavora (è pensionato), non ha parenti, non ha recapito, non ha niente e chiede quindi l'iscrizione solo perchè vi era iscritto prima della cancellazione per irreperibilità?
Secondo il mio avviso, no.
Che ne dite?
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 09:22
Messaggi: 35097
Inviato: Gio 21 Ago 2003 - 2:30 pm Oggetto:
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Come prima cosa va definita la persona senza fissa dimora come la posizione di chi non dispone di una dimora, oppure che ne dispone ma senza carattere di abitualità, oppure che dispone di più dimore, nessuna delle quali assuma carattere di abitualità. Mancando, per tali persone, la condizione di dimora abituale (= residenza) ed essendo gli obblighi delle registrazioni anagrafiche estese alla generalità delle persone dimoranti sul territorio nazionale o dovunque dimoranti ma aventi la cittadinanza italiana, ai fini dell’iscrizione anagrafica si fa ricorso ad una fictio (... si considera ...) per la determinazione del comune in cui sussista l’obbligo dell’iscrizione anagrafica, cioè con riferimento al comune di domicilio e, se manchi il domicilio o questo non possa essere provato, nel comune di nascita.
Il domicilio e', come ben noto, la sede, avente il carattere della principalità, degli affari e degli interessi di una persona, sia essa fisica o giuridica. Il domicilio non dispone di una propria specifica registrazione amministrativa, avendo riguardo a componenti, quali gli affari ed interessi, soggetti a mutabilità nel tempo e rilevando non tanto la “sede” in sé, assunta in modo generico, quanto la sede principale, laddove la principalità deriva da un’analisi comparative della diversa rilevanza degli affari ed interessi, caso per caso presi in considerazione. Mancando di una propria, e specializzata, registrazione amministrativa, esso può essere provato, di volta involta, attraverso la comparazione dei diversi affari ed interessi, ciascuno dei quali può disporre di differenti e specifici titoli di prova, volta a determinare empiricamente la sede che risulti principale. Ad esempio: attraverso le registrazioni camerali, la partita IVA, il luogo di tenuta delel scrittura contabili e fiscali, dato che affari ed interessi hanno riguardo alle attivita' patrimoniali, economiche, finanziarie della persona. Di norma, il domicilio sussiste come fatto oggettivo, e va di volta in volta individuato con riferimento a situazioni altrettanto oggettive; tuttavia, quando ciò sia previsto dalla legge, per determinati, singoli o plurimi, affari ed interessi o per il compimento di singoli atti, il domicilio può anche essere determinato volontariamente, attraverso la c.d. elezione di domicilio, cosa che non puo' certo essere fatta valere per il criterio residuale di adempimento dell'obbligo dell'iscrizione anagrafica.
Conseguentemente ove non possa farsi ricorso al comune di domicilio, occorrera' fare ricorso all'ulteriore criterio residuale, e fittizio, dell'art. 2, comma 3 L. 24/12/1954, n. 1228, cioe' al comune di nascita.
Per l'indirizzo si rinvia alla "famosa" via territorialmente non esistente e da istituire nell'ossrvanza dell'art. 41 dPR 30/5/1989, n. 223 (Istat, Anagrafe della Popolazione Residente, Metodi e Norme, Serie B, n. 29, ediz,. 1992, pagine 45 e 46, facendo attenzione alla numerazione ... che dovrebbe essere, nel caso, quella dispari.