Il gratuito patrocinio e' un beneficio previsto dalla Costituzione
(art. 24 Cost.).
Esso consiste nel fornire assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, a chi non e' in grado di sostenere le relative spese legali.
Il pagamento delle spese (avvocati, consulenti, investigatori ) viene dunque effettuato tramite il cosiddetto "patrocinio a spese dello Stato"
Il gratuito patrocinio e' previsto per:
- cause civili e amministrative
- cause penali e del lavoro
- processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri
- ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali
Fonte:http://www.overlex.com/gratuito_patrocinio.asp
Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell'istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di 10.628,16 (così adeguato l'originario limite di euro 9.296,22 poi aggiornato ad euro 9.723,84.).
Nel computo del reddito, al fine di verificare l'appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell'istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi.
Per la sola materia penale è prevista la elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032, 91 per ogni familiare a carico.
La situazione economico-reddituale del beneficiario, al vaglio di parametri oggettivi e fiscali, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell'Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell'ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche dell'ammesso al beneficio dovessero subire in intinere degli incrementi.
In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con multa da Euro 309,87 a Euro1.549,37.
La scelta del difensore.
Nella materia civile: è sempre la parte che designa liberamente e discrezionalmente il proprio difensore, scegliendolo nell'ambito di un elenco ad hoc , custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Nella materia penale:
ferma la libertà della nomina a cura del richiedente, talvolta è lo stesso magistrato che procede alla designazione del difensore, su istanza espressa della parte che dichiari di volersi avvalere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, onde fugare ogni equivoco in ordine alla assegnazione di un difensore d'ufficio (la cui attività è invece direttamente retribuita dalla parte, salve alcune e tassative ipotesi di irreperibilità dell'imputato che legittimano la surrogazione delle spese a carico dell'Erario).
fonte:http://www.overlex.com/gratuito_patrocinio_informazioni.asp