Comunicato Stampa Cnoas criticità e proposte sulla riforma

Sezione: Riforma degli Ordini Professionali · Aperta il

L’Ordine degli Assistenti Sociali sulla Riforma degli Ordini Professionali: criticità e proposte

Comunicato stampa, 24 luglio 2012

Dopo il parere del Consiglio di Stato e gli incontri tra i rappresentanti del Cup- Comitato Unitario delle Professioni con il Ministro Paola Severino e la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in attesa della conclusione dei lavori delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali riporta la sua posizione sul regolamento di riordino degli ordini professionali.

Edda Samory, presidente nazionale dell’Ordine esprime le preoccupazioni già esposte al Ministro e negli altri incontri istituzionali, auspicando modifiche importanti al decreto.

"I punti controversi, per quanto ci riguarda, sono fondamentalmente cinque:

1. il coinvolgimento dell’Ordine e la necessità di avere un capitolo dedicato alla professione

2. la formazione continua

3. il tirocinio

4. l’albo dell’Ordine con un’unica sezione

5. le commissioni disciplinari.

Auspichiamo che venga attivata una collaborazione fattiva per la modifica dell’ordinamento delle professioni e che i contenuti espressi possano trovare uno spazio di ripensamento e una maggiore chiarezza e corrispondenza con le necessità espresse dall’Ordine".

http://www.cnoas.it/archivio.php?keytb=CST&id=540

CRITICITA’ E PROPOSTE

In primo luogo, riteniamo dannosa l'assenza di confronto nella stesura del

testo del DPR, confronto peraltro promesso negli incontri di avvio: una

fattiva collaborazione avrebbe consentito di prendere in considerazione le

specificità delle singole professioni.

Per quanto riguarda l’Ordine degli Assistenti Sociali, questo confronto

era doppiamente fondamentale, essendo la nostra l'unica professione

ordinata nell'area delle professioni non vigilate dalla Sanità, ma dalla

Giustizia che operano per la "Salute dei cittadini", quasi interamente nei

servizi pubblici dello Stato, e che per mantenere l'alto profilo di professione intellettuale, ha necessità di avere nell'articolato del DPR grande attenzione per un adeguamento alle altre professioni soprattutto nell'accesso, e per potere reggere con competenza all'integrazione fra sociale e sanitario.

L’Ordine degli Assistenti sociali si ritrova nelle criticità espresse dal Cup –

Comitato unico delle professioni, in quanto tese a salvaguardare gli

aspetti culturali ed etici che lo Stato Italiano ha sempre attribuito

all’esercizio delle professioni intellettuali, professioni al servizio dei cittadini per rispondere alle loro necessità in maniera sempre più congrua.

Trattasi di un processo culturale italiano fortemente etico valoriale

che va salvaguardato e sostenuto perché è un valore per la Comunità

Europea. Nel nostro caso, il modo italiano di proporre l’esercizio della

professione è ammirato e in un certo senso auspicato dai colleghi europei

ed extraeuropei.

La nostra è infatti una professione con un profilo internazionale, che ha

necessità di alta formazione specifica sia professionalizzante che teorico

scientifica per promuovere ricerca e attività di prevenzione dei disagi sociali.

A ciò va aggiunto l’aumento della complessità sociale e il dilagare di

gravi fenomeni sociali, la grave crisi economica, le calamità naturali,

l’immigrazione, per citarne alcuni.

In ragione di questa premessa, ed anche delle diverse raccomandazioni del Consiglio dei Ministri degli Esteri d’Europa che sono state in più occasioni espresse per il sostegno del Servizio Sociale e degli Assistenti Sociali (si richiama la REC del 2001), il Consiglio Nazionale dell’Ordine, i Consigli Regionali di concerto con gli organismi associativi professionali richiedono che lo schema di DPR in esame rechi un capo dedicato alla

professione dell’Assistente Sociale così come vi è un capo dedicato alla

professione di avvocato (II) ed un capo dedicato alla professione di notaio (III), considerato che appare opportuno prevedere ulteriori disposizioni concernenti la nostra professione come anche può essere quella di altre professioni regolamentate, giacché il varo di questa normativa rappresenta l’occasione per una modernizzazione ed una liberalizzazione delle professioni che si faccia carico di superare le criticità esistenti al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali nell’interesse degli utenti dei servizi professionali.

Per la professione di Assistente Sociale in particolare, si avverte quindi

l’esigenza di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per

l’accesso alla professione, disponendo l'obbligatorietà della

propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l’accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l’accesso a quest’ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce la piena acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l’accesso all’esame di Stato di abilitazione professionale e quindi all’esercizio della professione.

Per quanto riguarda il tirocinio formativo, l’Ordine ritiene che almeno sei

mesi, ma anche più, avvengano nel percorso accademico e il restante

monte-tempo sia da farsi nelle sedi di lavoro come praticantato che oggi

non fa parte del percorso per accedere all’abilitazione, ma che l’Ordine

ritiene fondamentale attivare. Tutte le altre regole espresse nel decreto

sono limitative e creano condizioni di scarsa attuabilità.

Sulla formazione continua il decreto ha introdotto modalità organizzative

non condivisibili, come l’art. 7 comma 2 che prevede che il regolamento

debba essere fatto dal Ministro vigilante, in contrasto con l’articolo 3 comma 5 del DL 138/2011 che prevede invece che il regolamento venga fatto direttamente dal Consigli nazionale degli Ordini. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali sta lavorando già da tempo alla definizione del regolamento della formazione continua attraverso un

lavoro concertato con gli Ordini regionali e monitorando l’esperienza che si sta già facendo nelle varie realtà regionali e nazionali.

E’ opportuno altresì istituire una sezione unica dell’albo, superando

l’attuale bipartizione fra le sezioni A e B, e provvedendo a disporre, in via

transitoria, l’inserimento nella sezione unica dell’albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell’entrata in vigore del DPR.

Per quanto riguarda poi la questione degli organi disciplinari, si verranno

a creare situazioni paradossali. L’Ordine non può condividere nel modo

più assoluto il contenuto dell’articolato poiché non modifica la

situazione in senso migliorativo così come era auspicato (distinguere il

potere amministrativo dal potere disciplinare), ma lascia invariate le cose

peggiorandole. Nell'articolo 9 si dispone infatti che i consigli deontologici,

tenuti a decidere delle questioni di disciplina degli iscritti all'albo, non

saranno consigli nominati ad hoc ma si dovrà far riferimento ai Consigli della regione confinante. Per quanto ci riguarda, sarà quindi lo stesso organo, solo ubicato in un differente luogo geografico, a dover gestire il

procedimento disciplinare. Per il nazionale, invece sarà creato un Consiglio disciplinare Nazionale ad hoc, ma paradossalmente costituito da coloro che non sono stati eletti nel Consiglio nazionale. Chi è stato bocciato per un progetto politico-istituzionale si troverà invece a dover esercitare una funzione delicata come quella disciplinare.

http://www.cnoas.it/_allegati/%5B540%5D%5BARC%5DDPR_Ordini_Professionali.pdf

Salve, da quando entrerà in vigora la riforma? Sono obbligati a conseguire la specialistica anche coloro che si sono appena laureati alla triennale (tipo me) e che quindi sosterranno l'esame di stato a novembre o varrà per i nuovi iscritti ossia solo quando le università avranno adeguato il percorso formativo al ciclo unico di servizio sociale? Questo non è affatto chiaro! Penso che la mia domanda è la stessa di chi è nella mia situazione e di chi è laureando considerando che al momento dell'iscrizione alla triennale era consapevole che il percorso di base finiva al termine dei tre anni non avendo l'obbligo della specialistica.

Se qualcuno ha notizie in merito le esponga.

Grazie