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Progetto di legge sull'ordinamento della professione di assistente sociale, in ottemperanza dei principi enunciati dall'art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito. in L. 148/2011

Approvato nel Consiglio dell’Ordine il 15 ottobre 2011

Capo II: Formazione e accesso alla professione di assistente sociale

Art. 4: Formazione universitaria

  1. È istituita la classe di laurea a ciclo unico quinquennale denominata "LM87 - classe delle lauree magistrali in Servizio sociale".
  2. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca istituisce con proprio decreto, sentiti il CUN ed il Consiglio dell'Ordine Nazionale Assistenti Sociali, il Settore Scientifico Disciplinare denominato Servizio Sociale2, cui afferiscono almeno i seguenti insegnamenti:
    • principi e fondamenti del Servizio sociale;
    • teoria e metodologia del Servizio sociale;
    • programmazione, amministrazione e organizzazione del Servizio sociale;
    • metodologia della ricerca applicata al Servizio sociale;
    • storia del Servizio sociale;
    • etica e deontologia professionale.
  3. Per essere iscritto all'Albo degli assistenti sociali è necessario essere in possesso di diploma di laurea afferente alla classe di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22.
  4. In ragione della specificità dei contenuti dell'attività professionale i corsi di laurea afferenti alla classe di cui al comma 1, devono prevedere l'attivazione degli insegnamenti di cui al comma 2, aventi carattere obbligatorio, l'attivazione di altri insegnamenti specificamente dedicati allo studio delle attività proprie degli assistenti sociali, da individuarsi con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.
  5. In attesa dell’espletamento dei concorsi per l’incardinamento nei ruoli delle Università dei docenti di Servizio Sociale, gli insegnamenti di cui al comma 2 possono essere affidati mediante conferimento di contratto di diritto privato ad Assistenti Sociali di comprovata esperienza professionale, sulla base della valutazione dei curricula attestanti lo svolgimento della professione, nonché le attività formative e scientifiche realizzate nei settori di interesse della professione.
  6. Il dottorato di ricerca in Servizio Sociale, avente ad oggetto le materie caratterizzanti la professione di Assistente Sociale, è approvato dal Ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca, sentito il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali.

Art. 5: Tirocinio

  1. Il tirocinio professionale previsto dall'ordinamento didattico svolto nel corso di laurea di cui al comma 1, avrà una durata di ore pari a 950.
    Il tirocinio si svolge sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra gli Atenei ed i Consigli Regionali dell’Ordine, sulla base di una convenzione quadro stipulata tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Il tirocinio è svolto in ambito professionale specifico con la supervisione di un Assistente sociale iscritto all'Albo Professionale da almeno 5 anni.
  2. Il Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali vigila sul corretto esercizio del tirocinio, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione quadro, dalle Convenzioni regionali e da apposito regolamento assunto dal Consiglio nazionale, sentiti i Consigli regionali.

Art. 6: Esame di Stato

  1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
  2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe LM87 (classe delle lauree magistrali in Servizio sociale).
  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
    1. una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
    2. una seconda prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale; principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
    3. una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera b);
    4. una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale.

Art. 7: Albo degli Assistenti sociali

  1. Presso ciascun Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali è istituito l'Albo degli Assistenti sociali.
  2. Agli iscritti all'Albo spetta il titolo professionale di Assistente sociale.
  3. L'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine degli Assistenti sociali è obbligatoria per esercitare la professione. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo:
    1. avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
    2. avere la residenza o il domicilio professionale nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale dell'Ordine;
    3. non essere stato già radiato dall'Albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.
  4. Gli interessati presentano domanda al Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 3) lettera a) e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.
  5. Il Consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.
  6. Non è consentita l'iscrizione in più di un Albo regionale o interregionale.
  7. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per l'esercizio della professione sia in forma autonoma di libera professione che alle dipendenze della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati.

Art. 8: Servizio sociale professionale, accesso alla dirigenza

  1. Ai sensi dell'art. 22 della L.328/2000, è istituita la dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale.
  2. Costituiscono titolo per l'accesso ai livelli funzionali dell'area sociale e del servizio sociale professionale e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, presso Enti, Amministrazioni ed Organismi, il possesso della laurea magistrale nella classe LM 87 -Servizio Sociale- o di titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti nonché l'iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali.

NOTE

2 Per ciò che riguarda la descrizione del contenuto del SSD, si richiama, a titolo di esempio, il contenuto del settore sd IUS 01 (diritto privato): IUS/01 - Diritto privato. "Il settore comprende gli studi relativi al sistema del diritto privato quale emerge dalla normativa del codice civile e dalle leggi ad esso complementari. Gli studi attengono, altresì, al diritto civile, ai diritti delle persone, della famiglia, al diritto dell'informatica, ai profili privatistici del diritto dell'informazione e della comunicazione e al biodiritto".

Creation date : 2012-01-05 - Last updated : 2021-02-09

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