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Progetto di legge sull'ordinamento della professione di assistente sociale, in ottemperanza dei principi enunciati dall'art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito. in L. 148/2011

Approvato nel Consiglio dell’Ordine il 15 ottobre 2011

Capo IV: Organi di disciplina e procedimento disciplinare

Art. 10: Consiglio regionale di disciplina

  1. Nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta utile successiva, il Consiglio regionale dell'Ordine nomina il Consiglio regionale di disciplina.
  2. Il Consiglio regionale di disciplina è composto da sei membri. Cinque membri sono nominati tra gli iscritti all'Albo da almeno dieci anni, che garantiscano indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non siano state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari. Il sesto membro, senza diritto di voto, è un Avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, scelto tra gli iscritti negli albi degli Avvocati. Il Consiglio regionale dell'Ordine nomina altresì un componente Avvocato supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di impedimento.
  3. La carica di membro del Consiglio regionale di disciplina è incompatibile con quella di membro del Consiglio regionale dell'Ordine, con quella di Consigliere nazionale e con quella di membro del Consiglio nazionale di disciplina.
  4. Il Consiglio regionale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio regionale dell'Ordine che lo ha nominato, ed ha sede presso il Consiglio regionale dell'Ordine.

Art. 11: Competenze del Consiglio regionale di disciplina

  1. Il Consiglio regionale di disciplina esercita l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo e adotta le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.
  2. Esso elegge un Presidente tra i membri iscritti all'Albo.
  3. Le sedute del Consiglio regionale di disciplina sono valide se sono presenti almeno tre componenti iscritti nell'Albo, oltre al componente Avvocato.
  4. Il Consiglio regionale di disciplina delibera a maggioranza dei presenti.
  5. Per ogni procedimento disciplinare, è nominato un relatore tra i membri iscritti all'Albo.
  6. Il Consiglio regionale di disciplina riferisce annualmente al Consiglio regionale dell'Ordine dell'attività svolta.

Art. 12: Il procedimento disciplinare

  1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o del Codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
  2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
  3. Il Consiglio nazionale, sentito il Consiglio nazionale di disciplina di cui al successivo art. 17, adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello regionale e nazionale, nel rispetto dei principi enunciati nei commi seguenti. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di procedura civile.
  4. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.
  5. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.
  6. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
  7. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
  8. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
  9. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’iscritto sottoposto a procedimento, sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio di disciplina, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, e di farsi assistere da un avvocato.
  10. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio regionale di disciplina dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.
  11. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale. La delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia.
  12. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di prosciogli mento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
  13. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 13: Astensione e ricusazione

  1. I membri del Consiglio regionale di disciplina devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
  2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio regionale di disciplina.
  3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio regionale di disciplina che è prescritto per la validità delle sedute, la competenza è del Consiglio regionale di disciplina avente sede nella città più vicina, individuata dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 14: Sanzioni

  1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio regionale di disciplina può irrogare le seguenti sanzioni:
    1. l'ammonizione;
    2. la censura;
    3. la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
    4. la radiazione dall'Albo.

Art. 15: Sospensione cautelare

  1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.
  2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
  3. L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, deve essere sentito prima della deliberazione. Ove ciò non sia possibile per causa di forza maggiore, sentita l’autorità competente, si provvederà nei modi e mezzi indicati.

Art. 16: Impugnazioni

  1. Avverso le decisioni assunte dal Consiglio regionale di disciplina, l'interessato e il pubblico ministero possono proporre, entro trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale di disciplina, formato ai sensi dell'articolo seguente.
  2. Il Consiglio nazionale di disciplina può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.
  3. Il Consiglio nazionale di disciplina riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

Art. 17: Consiglio nazionale di disciplina

  1. Nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta utile successiva, il Consiglio nazionale nomina un Consiglio nazionale di disciplina, composto da sei membri. Cinque membri sono nominati tra gli iscritti all'Albo da almeno dieci anni, che garantiscano indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non siano state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari. Il sesto membro - senza diritto di voto - è un Avvocato, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, scelto tra gli iscritti negli Albi degli avvocati. Il Consiglio nazionale dell'Ordine nomina altresì un componente Avvocato supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di impedimento.
  2. La carica di membro del Consiglio nazionale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere nazionale, di Consigliere regionale e di membro del Consiglio regionale di disciplina.
  3. Il Consiglio nazionale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio nazionale che lo ha nominato.
  4. Esso elegge un Presidente tra i membri iscritti all'Albo.
  5. Le sedute del Consiglio nazionale di disciplina sono valide se sono presenti almeno tre componenti iscritti nell'Albo, oltre al componente Avvocato.
  6. Il Consiglio nazionale di disciplina delibera a maggioranza dei presenti.
  7. Per ogni procedimento disciplinare, è nominato un relatore tra i membri iscritti all'Albo.
  8. Il Consiglio nazionale di disciplina si pronuncia sulle impugnazioni delle decisioni adottate dai Consigli regionali di disciplina nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, nonché del regolamento adottato dal Consiglio nazionale ai sensi del precedente art. 12, comma 3. Al procedimento dinanzi al Consiglio nazionale di disciplina si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.
  9. Il Consiglio nazionale di disciplina riferisce annualmente al Consiglio nazionale dell'attività svolta.
Creation date : 2012-01-05 - Last updated : 2021-02-09

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