E' più che opportuno aprire un dibattito su questo tema.
Riassumiamo alcuni contenuti per capire di cosa si sta parlando (ma mi raccomando leggete il testo integralmente).
L'unità di misura sono i crediti formativi CFU. Dal 1°gennaio 2010 partirà l'obbligo di formazione definito nel regolamento ma si può chiedere il riconoscimento della formazione precedente.
Siccome ci sarà una valutazione triennale della formazione continua ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi (nella misura di non meno
di 15 crediti all’anno), sapendo che un credito corrisponde a 5 ore di attività formativa.
Unico vincolo sulla scelta della tipologia di formazione è "il vincolo di almeno n. 5 crediti
formativi nel triennio per attività ed eventi formativi concernenti l’ordinamento
professionale e la deontologia."
All'articolo 4 si definisce che il CNOAS "è preposto alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti assistenti sociali operanti nelle diverse aree e
organizzazioni sia pubbliche che private" in base a requisiti definiti nel regolamento (strutturali, organizzativi, scientifici, metodologici, valutativi).
Viene anche strutturato un elenco dei formatori assistenti sociali.
Il CONAS in tutto questo monitora, monitora, monitora.
all'art.5 poi si parla di eventi e attività che consentono l'acquisizione di CFU (es. corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, relazioni o lezioni negli eventi formativi, pubblicazioni in materia tecnico-professionale, contratti di insegnamento nelle discipline di servizio sociale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato, svolgimento della supervisione professionale e di supervisione dei tirocini, attività di consigliere regionale e nazionale dell’Ordine, partecipazione ad attività di studio, ricerca, documentazione e coordinamento)
Nel regolamento segue poi il Sistema di attribuzione dei crediti.
Importante è l'art.7 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo che riporto per intero.
"1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell’Ordine regionale di appartenenza
entro il mese di gennaio di ogni anno una sintetica relazione che certifichi il
percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi
seguiti, anche mediante autocertificazione.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e
la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3. La mancata partecipazione alle iniziative formative annuali promosse dall’Ordine
regionale o dal Consiglio Nazionale comporta la penalizzazione fino a 5 crediti
computabili nell’arco di un triennio.
4. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione."
All'art.8 ci sono i compiti degli Ordini regionali.
"Ciascun Consiglio regionale dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione
professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte
degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità
del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo
stesso Consiglio."
Entro il 31 ottobre di ogni anno, dovrebbero predisporre, un piano dell’offerta formativa che
intendono proporre nel corso dell’anno successivo indicando i crediti formativi attribuiti per ogni evento.
All'art.9 si affida agli ordini regionali il compito verificare l’effettivo adempimento dell’obbligo
formativo da parte degli iscritti.
Aggiungo infine parte dell'Art. 12 cioè quello che definisce l'entrata in vigore e la disciplina transitoria.
"Per l’anno 2009 il Consiglio Nazionale di concerto con i Consigli regionali dell’Ordine, promuove una ricognizione del fabbisogno formativo e delle esperienze in atto e organizza attività formative a carattere sovra regionale."
"Nel primo triennio di valutazione, a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 per chi abbia, entro il 1° gennaio 2009 o abbia a compiere entro il 1° gennaio 2010, i 35 anni di attività professionale e a 50 per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali almeno 6 crediti nel triennio formativo in materia di ordinamento professionale e deontologia."
Per ora non aggiungo commenti, vorrei rifletterci un po' su.
Vi chido di passare parola e convogliare su questo post i colleghi e gli studenti al fine di allargare la discussione. Grazie.