ALBANO scrive:
Significa che per fare l'assistente sociale occorre il titolo triennale, oggi la Laurea in servizio sociale, ieri i titoli che c'erano. Fa fede l'iscrizione all'Albo, sez. B.
Non è una mia opinione, è la legge. Basta leggere il DPR 328/2001. Più chiaro di così!!!!
Per iscriversi all'ordine degli assistenti sociali la legislazione vigente prevede il superamento dell'esame di abilitazione secondo un percorso distinto in due sezioni: per la sez. A occorre la laurea specialistica, per la B la triennale.
Chi è in possesso del titolo superiore (laurea specialistica) può essere iscritto anche alla sez. B, non il contrario: Art. 3 DPR 5 giugno 2001, n. 328, c. 5 "Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.", e art. 5 c. 1 "Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B".
Quindi l'accesso alla professione dell'assistente sociale non è "riservato in esclusiva" a chi ha la triennale, in quanto stiamo parlando di una facoltà che è ordinata in un percorso 3+2. Alla specialistica SI PUO' (io l'ho fatto) iscriversi provenendo anche da percorsi universitari diversi ma compatibili, come ad esempio una laurea magistrale vecchio ordinam. in scienze politiche a indirizzo sociologico, previo superamento degli esami del triennale non previsti dal proprio corso di studi. Si ottiene così il titolo di Assistente sociale specialista avendo una formazione che copre tutto il percorso quinquennale.
Chiarito di cosa sto parlando? Ribadisco: l'assistente sociale NON E' il triennale, ma il titolo universitario e abilitante che consente l'iscrizione all'albo, sezione A oppure B. Questo è il concetto.
In effetti mi pare utile un richiamo alla legge.
DPR 328/2001, Capo IV
Professione di assistente sociale
Art. 20.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".
Art. 21.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, le seguenti attivita' professionali:
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualita' degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
e) supervisione dell'attivita' di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attivita' didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':
a) attivita', con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo
settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) attivita' di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
d) attivita' didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;
e) attivita' di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.
Art. 22.
Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti:
analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi
all'attivita' svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
Art. 23.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale.
2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti:
legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attivita' svolta durante il tirocinio professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).