Gent.le Nuvoletta,
La ringrazio per il tempo che ha voluto dedicare nel rispondere al mio intervento ed in generale per il contributo apportato alla conversazione.
In merito al primo punto tema (sì, sono lo stesso Mario) ritengo di doverLa contraddire.
Non esiste, che io sappia, alcuna legge o norma che possa vietare a chi ha appena fornito una informazione, di verificarne la corretta trascrizione.
In qualsiasi interrogatorio eseguito o in qualsiasi deposizione raccolta dalla Polizia Giudiziaria, l'interrogato, o il deponente potrà (e dovrà) rileggere quanto appena dichiarato, e oltretutto sottoscriverlo.
Tale procedura è chiaramente volta ad assicurare che la trascrizione della deposizione sia coincidente con la versione oralmente enunciata. E' una prassi di garanzia e responsabilizzazione.
Ciò tuttavia non accade quando a svolgere funzione di PG siano i Servizi Sociali.
Non vi è per il deponente, tipicamente la famiglia, la possibilità di rileggere quanto raccolto e trascritto.
Non vi è la possibilità di sottoscriverlo, quale maggiore garanzia di veridicità di quanto scritto. Ricordiamoci che limitatamente a tale fase, l'operatore è solo mezzo di raccolta, e non certamente fonte. Il suo ruolo dovrebbe essere il più neutro ed obiettivo possibile.
L'individuazione precoce di un errore, magari di mera comprensione da parte dell'operatore (esempio "malattia contagiosa invece che "non contagiosa") è, o dovrebbe essere una buona prassi, che non trova ostacolo, lo ribadisco, in nessuna legge o norma.
Poter o dover ricorrere al GdP per poter visionare e verificare la corretta trascrizione di quanto appena dichiarato è, mi permetta, imbarazzante sotto diversi profili.
Ci si può allora chiedere come mai i Carabinieri consentano al deponente la rilettura delle deposizioni effettuate mentre i Servizi Sociali, che giustamente aspirano ad un maggiore grado di collaborazione e ad un clima di fiducia con il nucleo familiare oggetto di indagine, non lo consentano in modo altrettanto definito e sistematico.
L'unica risposta che ho saputo ad oggi individuare quale realistica è che ciò sia dovuto da un lato al ruolo ibrido svolto dai Servizi Sociali, che operano al contempo come strumento di indagine giudiziaria, con funzione quindi di raccolta di elementi, di fatti, e al contempo con funzione pre-valutativa, ossia aggiungendo agli elementi raccolti le proprie considerazioni.
Condivido con Lei che ai Giudici sia molto chiara la differenza fra elementi oggettivi e valutazioni.
Non ritengo tuttavia che tale sostanziale differenza sia sempre chiaramente ed immediatamente discernibile anche per i Giudici.
Soprattutto quando si tratti di esaminare una relazione in cui fatti e opinioni si intreccino, si compenetrino, e magari si stia operando in regime di considerevole carico lavorativo, e conseguente ristrettezza dei tempi, condizione questa che affligge un po' tutti i Tribunali e Giudici.
Ritengo che dovrebbe essere compito dell'operatore scindere nettamente i fatti raccolti dalle valutazioni personali. Che i primi debbano essere almeno inizialmente resi accessibili alla fonte, ed anche sottoscritti dalla stessa. Che sia i primi, che i secondi debbano poi essere forniti all'Autorità Giudiziaria in forma palesemente discernibile e distinta.
Ritengo infine che se ciò non accade, non sia per vincoli legali (che La invito ad indicami, se li ritenesse esistenti) ma per una sorta di prassi che si è instaurata, e che fa supporre all'operatore di stare operando correttamente, pur in assenza di controllo.
Auto giudicata "buona fede" insomma.
La stessa pavimentazione di cui sono lastricati i più impensabili percorsi della vita.