Sara R lavori in un Comune?
La normativa di riferimento è la seguente:
L. 241/1990 (modificata dalla L. 15/2005)
L. 190/2012
D.Lgs. 33/2013
Secondo questa normativa l'accesso documentale è da intendersi quale "principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione".
Quindi l'accesso agli atti che riguardano la persona (prodotti dall'Ente, non da altri) non può essere ostacolato o differito, ogni volta vi sia un interesse specifico, concreto e attuale (e sembra che sia questo il caso!).
Dal testo di T. Bertotti (a cura di), "Il servizio sociale in comune", Maggioli, 2016;
capitolo di M. Gioncada su "La responsabilità amministrativa degli operatori":
"La legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti" (p. 77).
Dal Codice Deontologico, punto 13, Titolo III, capo I:
"L ́assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell ́ambito della propria attività professionale, deve
agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell ́accesso alla documentazione che li riguarda,
avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere
di danno agli stessi utenti o clienti".
Altro testo interessante da consultare:
S. Filippini, E. Bianchi (a cura di ), "Le responsabilità professionali dell'assisitente sociale", Carocci, 2013
capitolo di S. Ardesi su "Responsabilità giuridiche"
Spero di esserti stata utile. Ciao!