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Il ruolo dei servizi minorili

Come abbiamo accennato, il nuovo processo penale minorile richiede espressamente - per la piena attuazione delle sue finalità - la collaborazione dei Servizi ministeriali e di quelli dell’Ente Locale. Ed infatti il D.P.R. 448/88 assegna ai Servizi minorili compiti di partecipazione e forme di collaborazione capaci di integrazione dall’attività giurisdizionale, riconoscendone la funzione fondamentale.

Il nuovo processo minorile sposta l’attenzione del giudice dall’accertamento del fatto, alle caratteristiche personali del soggetto e ciò comporta una autolimitazione inevitabile del diritto penale, per concedere spazio ai servizi minorili, a cui il D.P.R. 448/88, costituito da quarantuno articoli, fa riferimento per ben sedici volte.

Nel momento in cui il soggetto entra nel circuito penale gli viene offerta la possibilità di uscire dall’area custodialistica, e poi dallo stesso sistema penale. Per facilitare il suo reinserimento sociale ed individuale devono essere assicurati interventi di sostegno orientati alla valorizzazione ed al coinvolgimento delle diverse risorse, istituzionali e non, presenti nel territorio. È in questo ambito che assumono rilevanza i servizi periferici dell’Amministrazione della Giustizia Minorile, che in collaborazione con gli Enti Locali e il terzo settore, hanno ricevuto dalla nuova normativa processuale un compito di fondamentale importanza.

Il giudice cerca quindi di non discostarsi troppo dalla vita abituale dell’adolescente, disponendo integrazioni tendenti al suo recupero. Scopo dell’istituto è modificare abitudini, comportamenti, orari, compagnie, modalità relazionali del ragazzo, offrendogli occasioni e possibilità che spesso prima non aveva avuto: ecco perché vengono chiamati in causa gli operatori e le risorse dei servizi sociali ministeriali e territoriali. Attraverso la messa alla prova dovrebbe essere data al minore la possibilità di dimostrarsi utile eseguendo un’attività che gli interessa. Tutti i ragazzi, anche quelli più compromessi dal punto di vista del carattere, hanno un notevole bisogno di dare qualcosa e che ognuno ha il suo oggetto a cui dare (che può essere costituito da persone in difficoltà, oppure da animali), per cui il tribunale deve cercare di rispettare le preferenze del minore, sforzandosi di comprenderle, anche quando sono particolari. Per esempio, se un ragazzo ama suonare un certo strumento il giudice dovrebbe prescrivergli di suonarlo per delle persone sofferenti, quali gli anziani o i malati, che possono essere allietate dalla musica. All’adolescente, per acquistare fiducia in sé, serve che ciò che egli fa venga riconosciuto come socialmente utile.

Le prescrizioni contenute nel progetto sono essenzialmente di due tipi. Alcune hanno il fine di ottenere che il ragazzo impari ad avere un comportamento corretto, per cui se egli frequenta la scuola gli viene chiesto di impegnarsi nello studio, se lavora gli viene chiesto di continuare a farlo. Se, poi, è escluso contemporaneamente dall’impegno scolastico e da quello lavorativo, il tribunale cerca per lui un’attività che gli piaccia e che lo induca ad uscire dallo stato di disimpegno e di mancanza di progetti, che spesso è causa o concausa del comportamento criminoso. Quindi innanzitutto i compiti assegnati devono servire a scuotere il ragazzo, devono incitarlo a mettersi alla prova con impegni concreti, nello svolgimento dei quali possa dimostrare a se, prima che agli altri, le proprie capacità ed acquistare stima in se stesso. L’orientamento di fondo che determina questo tipo di prescrizioni è quello di non discostarsi dalla vita abituale del minore, attuando però delle modifiche e correzioni al fine di regolarizzarlo. Il progetto elaborato deve quindi essere ragionevole: l’adolescente deve comprenderlo ed accettarlo. Deve essere positivo: più che indicare comportamenti dai quali il minore dovrà astenersi, deve dare indicazioni sui comportamenti da tenere. Deve essere fattibile: è necessario che tenga conto delle circostanze e degli ambienti nei quali verrà attuato. Deve essere verificabile nei percorsi più che sugli esiti: non può essere oggetto di messa alla prova l’essere promosso, bensì l’andare a scuola con puntualità. Deve essere praticabile: con riferimento alle risorse che si intendono utilizzare ed ai processi che ci si propone di attivare, avendo riguardo al coinvolgimento della famiglia e dell’ambiente di vita, alle modalità di partecipazione degli operatori sociali, nonché alle attività riparative del danno. Tutti questi requisiti del progetto su cui si basa la prova servono a facilitare l’esito positivo di quest’ultima perché, come già detto, da esso dipende l’acquisizione di fiducia in se stesso da parte del ragazzo che, incoraggiato dal successo ottenuto nell’adeguarsi alle prescrizioni impartitegli, è maggiormente stimolato a tenere un comportamento corretto e responsabile. Il fallimento della prova, invece, ha un influenza estremamente negativa sull’autopercezione che l’adolescente ha di sé: infatti è come se il tribunale gli avesse accordato fiducia e se egli dimostrasse di essere indegno di tale fiducia, poiché incapace di adeguarsi a quanto gli viene richiesto. Dunque, è fondamentale che nell’elaborazione del progetto non si trascurino mai le concrete possibilità di adeguamento ad esso del minore, perché il fallimento della prova ha ripercussioni notevoli sull’autostima che il ragazzo ha di se e, quindi, sul suo comportamento futuro.

Il secondo tipo di prescrizioni è legato al reato che l’adolescente è sospettato di aver commesso: per esempio, viene ordinato al ragazzo di non frequentare un locale, dove egli ha partecipato a una rissa.

Dai due esempi fatti, ma soprattutto dal secondo, potrebbe sembrare che, nel dettare le prescrizioni, il tribunale applichi la legge del contrappasso, tanto usata nell’inferno dantesco, ossia la regola della corrispondenza per identità o somiglianza, ovvero per contrasto, fra il torto e la pena. I giudici sono però tutti concordi nel dire che la messa alla prova è un istituto che si basa sulla personalità del ragazzo e non sul reato commesso, in quanto lo stesso fatto ha diversi significati, a seconda di chi ne sia l’autore. E’ quest’ultimo che deve essere studiato e compreso dagli operatori minorili ed è a quest’ultimo che si devono adeguare le prescrizioni: cercare di renderle realmente educative per lui può voler dire assegnare compiti più facili di fronte a reati più gravi, perché si comprende che l’autore di questi ha difficoltà anche nell’eseguire prescrizioni semplicissime . Per questo, se ad un ragazzo che esce fino a tardi tutte le sere e che spesso è coinvolto in risse, il giudice non può chiedere di non uscire mai, ma deve piuttosto cercare di accordarsi con lui affinché torni prima a casa almeno qualche giorno durante la settimana: un simile accordo può essere considerato già un indizio di cambiamento positivo, che verrà poi verificato nel corso della prova. Il tribunale dunque deve negoziare il contenuto del progetto con l’adolescente, nello stesso modo in cui si comportano i genitori con i propri figli, anzi, spesso sostituendosi ad essi, che sono stati inadeguati nel loro compito educativo.



A cura di:
Sabrina Bonetti
Creation date : 2006-12-24 - Last updated : 2010-01-17

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