Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, sia tecnici sia quelli di profilazione di terze parti, per analisi interne e per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Se chiudi questo banner o prosegui la navigazione acconsenti all'uso di tutti cookie.

| |

Mettete un segnalibro a questa risorsa! (è sufficiente andare sul logo per vedere il nome del servizio):


BlinkList: AssistentiSociali.org Blogger: AssistentiSociali.org Bloggers: AssistentiSociali.org Blogrolling: AssistentiSociali.org co.mments: AssistentiSociali.org Connotea: AssistentiSociali.org
Del.icio.us: AssistentiSociali.org De.lirio.us: AssistentiSociali.org Digg: AssistentiSociali.org Furl: AssistentiSociali.org Google: AssistentiSociali.org LinkaGoGo: AssistentiSociali.org
Ask Italia: AssistentiSociali.org YahooMyWeb: AssistentiSociali.org Ma.gnolia: AssistentiSociali.org Onlywire: AssistentiSociali.org Segnalo: AssistentiSociali.org Smarking: AssistentiSociali.org
Slashdot: AssistentiSociali.org Taggly: AssistentiSociali.org Technorati: AssistentiSociali.org Windows Live: AssistentiSociali.org Facebook: AssistentiSociali.org

Una nuova risorsa per gli assistenti sociali: una raccolta di siti selezionati, legati al mondo del sociale e divisi per categoria.

SocialDIR
Segnala gratis il tuo sito!

Scopri come seguendo questo link »
petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali

AssistentiSociali.org si fa promotore della petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali. Invitiamo tutti gli ospiti del sito a visitare la sezione relativa seguendo questo link.


Partner

I.T.A. Solution

Licenza del sito

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.

Questo sito adotta la Creative Commons License, salvo dove espressamente specificato. Per maggiori informazioni consulta la pagina Copyright.

NEWSLETTER

Ultimi inserimenti nel Blog

Ultimi inserimenti nel Forum

Libri di servizio sociale

RSS

Ricerca sul web

Novità, Avvisi, Utilità

L’esito della prova

La valutazione della prova è fatta dallo stesso collegio che ha disposto la sospensione del processo e si fonda su una relazione conclusiva che i servizi devono presentare sul comportamento del minore e sull’evoluzione della sua personalità. Gli unici riferimenti oggettivi di cui il collegio si può avvalere sono quelli legislativi alle "gravi e ripetute trasgressioni", la cui interpretazione è affidata completamente alla sensibilità di ciascun membro del tribunale per i minorenni. I giudici intervistati si trovano d’accordo nell’affermare che l’adempimento delle prescrizioni contenute nel progetto è un utile strumento di valutazione, ma non riveste un’importanza essenziale. Occorre infatti innanzitutto ricordare che le modalità e gli obiettivi della misura devono essere adeguati alle capacità personali dell’adolescente, per cui l’esito della prova deve essere valutato valorizzando l’impegno da lui effettivamente dimostrato, indipendentemente dalla corretta esecuzione di tutti i compiti prescritti dal tribunale. Così, ad esempio, è possibile che un ragazzo sottoposto ad una prova della durata di un anno, durante tale periodo abbia sempre lavorato, ma non sia andato agli incontri fissati con i membri dei servizi sociali, a causa del suo carattere introverso. A quest’inottemperanza del programma non deve essere data un eccessivo peso: il tribunale deve giudicare i minori per il loro atteggiamento complessivo e deve adeguarsi alla loro personalità, non deve, invece, cercare di modificare il loro carattere. Nella stessa ottica non dovrebbe impedire l’esito positivo della prova la commissione di un atto illecito nel corso di essa, in quanto alcuni comportamenti, pur avendo rilevanza penale, costituiscono incidenti di percorso in cui gli adolescenti possono facilmente incorrere, più per inesperienza che per scelte realmente devianti: un esempio banale è costituito dalla guida senza patente, per aver guidato con il foglio rosa scaduto.

Anche reati dal titolo più allarmante, quali la resistenza e l’oltraggio a pubblico ufficiale, in concreto possono venire ridimensionati: si pensi al caso di un minore che, essendo già conosciuto dalle forze di polizia, venga spesso coinvolto in operazioni di accertamento mentre è in corso la prova. Il timore, l’esasperazione per l’ennesima richiesta di documenti, possono tradursi in manifestazioni di insofferenza che facilmente conducono ad una denuncia.

Episodi come quelli descritti non devono condurre ad una revoca della sospensione in presenza di un buon andamento della prova, ma piuttosto devono essere l’occasione per un richiamo da parte del giudice. L’eventualità di alcune inottemperanza è connaturale in un processo di crescita che non può non ammettere momenti di defaillance. Se ciò che rileva davvero è l’evoluzione della personalità del minore, la messa alla prova deve essere costruita pensando ad una prestazione di impegno piuttosto che esclusivamente di risultato. Attraverso essa il ragazzo deve soprattutto imparare ad utilizzare di propria iniziativa, al di là di quanto previsto dal progetto che lo riguarda, modalità di rapportarsi, di comportarsi, di compiere delle scelte, consoni al nuovo modello che si sta costruendo. L’intervento educativo quindi non deve verificare soltanto le questioni più concrete e formali, ma deve tener conto ed essere volto a modificare aspetti meno verificabili, eppure più sostanziali, della vita individuale e sociale dell’adolescente. Persino una messa alla prova che non è andata a buon fine può portare ad un perdono giudiziale, in quanto non è detto che se il ragazzo non adempie le prescrizioni impartite dal giudice egli commetterà altri reati.

Dunque se la prova ha esito positivo il giudice con sentenza dichiara l’estinzione del reato,altrimenti provvede alla definizione alla definizione del processo pronunciandosi nel merito o nell’udienza preliminare o al dibattimento.



A cura di:
Sabrina Bonetti
Creation date : 2006-12-24 - Last updated : 2010-01-17

Spazio libero per la tua pubblicità,
contattaci »