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I Diritti del nascituro

Come detto, i diritti che normalmente la legge pone al soggetto sono collegati alle persone già nate. Esistono però anche altri diritti posti in capo al concepito (es. il diritto ad essere riconosciuto ex art. 254 comma 1 c.c. o di succedere ex art. 462 c.c.) o al soggetto futuro non ancora concepito (es. possibilità di una persona di nominare erede il figlio non concepito di persona vivente al tempo della morte del testatore (art. 462 c.c.). Entrambi i casi considerati sono però sempre subordinati all’evento nascita. In caso contrario il diritto decade.
Ex art. 715 c.c. se tra i chiamati alla successione (per testamento o senza testamento) vi è un concepito, la divisione ereditaria non può aver luogo prima della nascita del medesimo. L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele. Tale disposizione si applica anche se tra i chiamati alla successione (solo per testamento) vi sono nascituri non concepiti.

Anche la giurisprudenza si è pronunciata sul punto, disponendo che il nascituro, concepito al momento del fatto illecito e nato successivamente a questo, è titolare del diritto al risarcimento danni, verificatisi in contemporanea alla nascita o posteriormente a questa. Qualora i danni non si siano verificati, per un qualche motivo, non sorge il corrispondente diritto al risarcimento.

Diritti sono dati eccezionalmente anche agli embrioni e al feto, a prescindere dall’evento nascita, quindi in quanto tali.
Per embrione si intende l’ovulo fecondato nel corso delle prime settimane di vita (per alcuni solo dalla terza settimana, ritenendo che fino a quel momento il concepito debba essere definito pre-embrione, riservando il termine di embrione vero e proprio al periodo dal 14° giorno alla 8^ settimana). Già dalla quarta settimana compaiono la testa e le mascelle, il cuore pulsa e spinge il sangue nel circolo sanguigno, inizia la formazione delle strutture che daranno origine agli arti. Il passaggio da embrione a feto nella specie umana avviene dalla nona settimana del concepimento. Per concepimento si intende il momento dell’incontro delle cellule sessuali femminili (gamete femminile, detto ovulo od ovocita) e maschili ( gamete maschile, detto spermatozoo) dando vita alla cosidetta fecondazione dell’ovulo.

L’incertezza medica su momenti certi del passaggio da ovulo fecondato (pre-embrione) a embrione (ovulo fecondato per alcuni solo dalla terza settimana dalla fecondazione) e poi a feto (fase giovanile del nascituro già completo in tutti i suoi organi vitali) è in fondo l’incertezza scientifica nella definizione del momento dell’inizio della "Vita". Tale questione ha portato il mondo del diritto a parlare più genericamente di "concepito" non entrando a soffermarsi sulla distinzione tra ovulo fecondato (pre-embrione), embrione e feto, ma distinguendo all’interno della categoria "concepito" trattamenti giuridici relativamente ai giorni successivi al concepimento, identificando l’inizio di quest’ultimo con il momento della fecondazione.

L’incertezza della scienza percepita nel mondo del diritto con la previsione di termini più ampi di quelli definiti dalla medicina per separare il momento della formazione dell’embrione da quella del feto. Per essere sicuri di trovarsi di fronte ad una formazione vitale avanzata il legislatore, già nella legge 194/78 (in materia di aborto) si dedica una tutela più forte alla vita (e di conseguenza una possibilità minore per la donna gestante di ricorrere all’aborto) per le gravidanze superiori ai 90 giorni di concepimento (invece che riferirsi alle prime 8 settimane definite dalla medicina).

In particolare, la legge italiana sull’aborto, la n. 194 del 22 maggio 1978 suddivide in modo arbitrario la vita infrauterina in tre periodi, fissando per ciascuno di essi una differente disciplina e avendo come esclusivo criterio di riferimento i rischi per la salute della donna.
Il primo periodo, regolamentato dagli articoli 4 e 5, coincide con i primi novanta giorni della gestazione, nel corso dei quali è di fatto ammesso l’aborto terapeutico senza limiti. Ogni ragione è valida, dalle condizioni economiche, sociali e familiari, alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, alla previsione di anomalie o malformazioni del nascituro: ciascuna di queste ragioni, in quanto si traduca in "un serio pericolo" per la salute fisica o psichica della donna, legittima il ricorso all’aborto.

Il secondo periodo, disciplinato dagli articoli 6 e 7, è quello compreso fra il quarto mese di gravidanza e la possibilità di vita autonoma del feto: in tale arco temporale l’aborto può praticarsi per motivi terapeutici in senso lato, e perciò anche con riferimento alla salute psichica della donna, ed eugenetici, con riferimento a timori di malattie del nascituro; queste indicazioni vanno medicalmente accertate in modo più approfondito che nel primo caso.
Infine, il terzo periodo è quello compreso fra il momento della vitalità del nascituro e la nascita: l’aborto è praticabile solo se è in pericolo la vita della donna.

La legge n. 194 prevede inoltre l’assenso dei genitori o del tutore per l’interruzione della gravidanza della minore e dell’interdetta e, in mancanza, l’autorizzazione del giudice tutelare, nonchè la facoltà per i medici di sollevare obiezione di coscienza.
Il momento di inizio della vita, quindi della distinzione di pre-embrione ed embrione suscita particolare interesse anche in relazione ai recentissimi sviluppi scientifici e alla correlate questioni etiche da questi nascenti. Gli scienziati esperti di biotecnologie basano la loro possibilità di intervenire sull’embrione entro 14 giorni dalla fecondazione dell’ovulo, non potendosi (per questi) parlare ancora di stato embrionale ma solo pre-embrionale dell’ovulo. Entro tale arco di tempo gli scienziati ritengono si possa consentire la sperimentazione.

La legge 40/94 in materia di fecondazione assistita ha disciplinato un ambito prima non disciplinato dal diritto. Le tecnologie riproduttive si sono diffuse in funzione della necessità di fronteggiare un problema dilagante come l’infertilità di coppia e della volontà di applicare la più moderna scienza a beneficio dell’uomo.

Per la legge in questione:

I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime. Vi è inoltre il divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre (ciò vale anche in caso di procreazione assistita eterologa a cui il padre abbia prestato consenso-la pena per tale atto riguarda solo il medico ma non la coppia che ha accetato di ricevere questo trattamento illecito)

Quindi potrà succedere che:

Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
E’ comunque vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge sull’aborto (L. 194/78):
Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte in un apposito registro nazionale, istituito presso l’istituto superiore di sanità con decreto del Ministro della salute.
E’ vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

Sono, comunque, dalla legge vietati:

  1. la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
  2. ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
  3. interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
  4. la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

Da quanto visto, la legge 40/04 parla per la prima volta di embrione , tutelandolo in quanto tale e anche quando già gamete (quindi cellula sessuale) non ancora arrivata alla fecondazione dell’ovulo. Con quest’ultima "clausola residuale" cade quindi qualsiasi spazio interpretativo sul concetto di embrione e pre-embrione, essendo tutelate addirittura le cellule non ancora riconducibili al concetto di pre-embrione (quindi lo stesso ovocita e lo spermatozoo).


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A cura di:
Dario Vinci
Creation date : 2008-03-15 - Last updated : 2010-03-07

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