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Il procedimento civile minorile presso il Tribunale per i Minorenni

L’Audizione del minore

Le norme sui procedimenti di potestà non prevedono se e quando il minore debba essere sentito dal giudice. Tuttavia, tale previsione è presente in altri procedimenti, in cui si fa variamente riferimento al raggiungimento dell’età di 12,14 o 16 anni.

Il Codice Civile, ad esempio, stabilisce all’art. 250 che il riconoscimento del figlio sedicenne non può avvenire senza il suo consenso; così l’inserimento di un figlio naturale nella famiglia legittima non può avvenire senza il consenso dei figli legittimi sedicenni (art.252, 2° comma C.C.); il minore di quattordici anni deve essere ascoltato per le questioni relative all’esercizio della potestà, in ipotesi di grave contrasto tra i genitori (art.316).

La legge 184/83 dispone all’art.10 che nei procedimenti di declaratoria dello stato d’ adottabilità "deve essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore". Tale regola è prevista adesso anche dalla recente legge sull’affido condiviso successiva a separazione personale dei coniugi.

Gli artt. 23 e 25 della legge 184/83 dispongono poi che l’affidamento preadottivo e l’adozione non possano avvenire senza aver sentito il minore che abbia compiuto dodici anni e senza l’espresso consenso del minore quattordicenne alla coppia prescelta.

In molte altre ipotesi in cui la decisione del giudice avrà implicazioni determinanti sulla vita del minore non ne é previsto l’ascolto. Non c’é obbligo d’ascolto nei procedimenti ai sensi degli artt. 330, 333, 336, 317 bis C.C., in cui si decidono interventi sulla potestà e di allontanamento.

L’art. 12 della Convenzione O.N.U. dell’89 (ratificato in Italia con L. 176/91) sui diritti dell’infanzia fa obbligo agli Stati di offrire al minore la possibilità di essere ascoltato in tutti i procedimenti giudiziari che lo coinvolgono.
Il 25 gennaio 1996 a Strasburgo il Consiglio d'Europa ha aperto alla firma e alla ratifica (In Italia con L. 77/2003) degli Stati la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti da parte dei minori. Essa mira a promuovere un'ampia partecipazione del minore nei procedimenti familiari che lo concernono riconoscendogli il diritto ad essere sempre ascoltato, ad essere rappresentato in giudizio da un proprio rappresentante, a rivestire, in alcuni casi, il ruolo di parte nei procedimenti che investono la sua persona.

La Convenzione europea ambisce, quindi, ad essere considerata un completamento della Convenzione di New York, in particolare del citato articolo 12, e tenta di applicarlo in un campo più specifico: le procedure familiari che riguardano un minore.

Per quanto detto, a seguito degli atti internazionali (ratificati anche dal nostro Paese) richiamati, dovrebbe essere sempre prevista come obbligatoria l’audizione del minore a partire dall’età di 12 anni, a meno che il giudice non la ritenga pregiudizievole o ininfluente. Utilizzando tale norma internazionale come fonte di interpretazione, alcuni ritengono obbligatoria l’audizione del ragazzo dodicenne, come previsto nel procedimento di adozione, anche nei procedimenti di potestà.In realtà, si tratta di una valutazione che, nel silenzio della legge, deve essere effettuata caso per caso.

Le prassi dei vari Tribunali sono le più diverse. L’ascolto del minore da parte del giudice ripropone poi il problema della specializzazione del giudice minorile. In diversi casi, è opportuno che il giudice togato ricorra alla collaborazione del collega "esperto", ossia del G.O.

In quanto il minore nei procedimenti civili che lo riguardano non è tecnicamente definibile parte ma soggetto nel cui interesse è presa la decisione (all’interno di un procedimento di volontaria giurisdizione in cui parti sono i genitori) il suo ascolto può essere fatto senza la necessaria presenza degli avvocati dei genitori.


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A cura di:
Dario Vinci

Documento soggetto a copyright.

Creation date : 2010-02-06 - Last updated : 2011-05-04

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