Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, sia tecnici sia quelli di profilazione di terze parti, per analisi interne e per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Se chiudi questo banner o prosegui la navigazione acconsenti all'uso di tutti cookie.

| |

Mettete un segnalibro a questa risorsa! (è sufficiente andare sul logo per vedere il nome del servizio):


BlinkList: AssistentiSociali.org Blogger: AssistentiSociali.org Bloggers: AssistentiSociali.org Blogrolling: AssistentiSociali.org co.mments: AssistentiSociali.org Connotea: AssistentiSociali.org
Del.icio.us: AssistentiSociali.org De.lirio.us: AssistentiSociali.org Digg: AssistentiSociali.org Furl: AssistentiSociali.org Google: AssistentiSociali.org LinkaGoGo: AssistentiSociali.org
Ask Italia: AssistentiSociali.org YahooMyWeb: AssistentiSociali.org Ma.gnolia: AssistentiSociali.org Onlywire: AssistentiSociali.org Segnalo: AssistentiSociali.org Smarking: AssistentiSociali.org
Slashdot: AssistentiSociali.org Taggly: AssistentiSociali.org Technorati: AssistentiSociali.org Windows Live: AssistentiSociali.org Facebook: AssistentiSociali.org

Una nuova risorsa per gli assistenti sociali: una raccolta di siti selezionati, legati al mondo del sociale e divisi per categoria.

SocialDIR
Segnala gratis il tuo sito!

Scopri come seguendo questo link »
petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali

AssistentiSociali.org si fa promotore della petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali. Invitiamo tutti gli ospiti del sito a visitare la sezione relativa seguendo questo link.


Partner

I.T.A. Solution

Licenza del sito

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.

Questo sito adotta la Creative Commons License, salvo dove espressamente specificato. Per maggiori informazioni consulta la pagina Copyright.

NEWSLETTER

Ultimi inserimenti nel Blog

Ultimi inserimenti nel Forum

Libri di servizio sociale

RSS

Ricerca sul web

Novità, Avvisi, Utilità

Approfondimento sui provvedimenti di diritto civile a tutela dei minorenni

Le notifiche e il deposito delle motivazioni della sentenza

Vista l’importanza del tema, si accennerà in questa sede alla notifica degli atti giudiziari, indispensabile per considerare possibile e valida un’impugnazione del provvedimento del TM. Premettendo che esistono diversi termini per impugnare un atto, in funzione della tipologia, e soffermandoci sui criteri che regolano la notifica, possiamo dire che le notificazioni sono eseguite dall’Ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del PM o del cancelliere.

La notifica avviene con la consegna brevi manu del documento al destinatario, per mezzo posta o per semplice lettura del disposto in sede di udienza alle parti presenti.

Salvo il caso in cui la notifica viene fatta mediante "lettura", questa avviene presso il domicilio del destinatario (o del proprio avvocato dove questi elegge domicilio) e in mancanza, se irreperibile, per mezzo di affissione presso la Casa Comunale (acquistando efficacia in questo caso dal 21esimo giorno della stessa).

L’atto non adeguatamente notificato è annullabile, comportando ad esempio il rinvio di un’udienza perché la parte mancante non ha ricevuto per tempo (i termini cambiano da caso a caso) la notifica di legge. Questo principio trova però un’eccezione nell’art. 156 c.p.c., per il quale la nullità non può essere pronunciata se si raggiunge di fatto il fine della notifica; quindi se il convenuto ad un processo si presenta ugualmente in udienza, pur in mancanza di una valida notifica, questa si considera avvenuta e l’annullabilità sanata.

Formalmente quindi, la lettura e l’eventuale consegna di un decreto ai genitori destinatari da parte dei Servizi Minori non equivale ad una notifica di legge.


:: menu ::

A cura di:
Dario Vinci

Documento soggetto a copyright.

Creation date : 2010-02-06 - Last updated : 2011-05-04

Spazio libero per la tua pubblicità,
contattaci »