Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, sia tecnici sia quelli di profilazione di terze parti, per analisi interne e per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Se chiudi questo banner o prosegui la navigazione acconsenti all'uso di tutti cookie.

| |

Mettete un segnalibro a questa risorsa! (è sufficiente andare sul logo per vedere il nome del servizio):


BlinkList: AssistentiSociali.org Blogger: AssistentiSociali.org Bloggers: AssistentiSociali.org Blogrolling: AssistentiSociali.org co.mments: AssistentiSociali.org Connotea: AssistentiSociali.org
Del.icio.us: AssistentiSociali.org De.lirio.us: AssistentiSociali.org Digg: AssistentiSociali.org Furl: AssistentiSociali.org Google: AssistentiSociali.org LinkaGoGo: AssistentiSociali.org
Ask Italia: AssistentiSociali.org YahooMyWeb: AssistentiSociali.org Ma.gnolia: AssistentiSociali.org Onlywire: AssistentiSociali.org Segnalo: AssistentiSociali.org Smarking: AssistentiSociali.org
Slashdot: AssistentiSociali.org Taggly: AssistentiSociali.org Technorati: AssistentiSociali.org Windows Live: AssistentiSociali.org Facebook: AssistentiSociali.org

Una nuova risorsa per gli assistenti sociali: una raccolta di siti selezionati, legati al mondo del sociale e divisi per categoria.

SocialDIR
Segnala gratis il tuo sito!

Scopri come seguendo questo link »
petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali

AssistentiSociali.org si fa promotore della petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali. Invitiamo tutti gli ospiti del sito a visitare la sezione relativa seguendo questo link.


Partner

I.T.A. Solution

Licenza del sito

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.

Questo sito adotta la Creative Commons License, salvo dove espressamente specificato. Per maggiori informazioni consulta la pagina Copyright.

NEWSLETTER

Ultimi inserimenti nel Blog

Ultimi inserimenti nel Forum

Libri di servizio sociale

RSS

Ricerca sul web

Novità, Avvisi, Utilità

Il procedimento civile minorile presso il Tribunale per i Minorenni

Le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa

Esse si esplicano mediante:

  1. l’audizione obbligatoria dei genitori: la convocazione dei genitori davanti al giudice deve contenere l’indicazione seppur sommaria dei motivi e un termine congruo per la comparizione, in modo da consentire loro di capire i motivi della convocazione e quindi di difendersi; quando il procedimento è iniziato con ricorso di una parte privata, esso deve essere notificato all’altra parte a cura del ricorrente.
  2. Il dovere di essere assistiti da un difensore: tale obbligo è stato previsto ex l.149/2001 (parte entrata in vigore il 1 luglio 2007) per i procedimenti ex art. 336 c.c. e per quelli relativi all’accertamento dello stato di adottabilità del minore. Soltanto per questi secondi, nella pratica, i TM sono concordi a prevedere l’obbligo di nominare sempre, anche d’ufficio, difensori per il minore e i genitori.
  3. la possibilità di conoscere le informazioni assunte dal giudice e quindi di esaminare il fascicolo: è un punto molto discusso e delicato. La possibilità di richiedere il rilascio di copia degli atti del fascicolo presuppone, anzitutto, la costituzione in giudizio mediante un difensore, che deve cioè depositare la delega dell’interessato a rappresentarlo in quel procedimento.

Recenti sentenze non ritengono estensibile la possibilità di secretare la documentazione in procedimenti civili minorili (come invece capita per le indagini penali), questo porta all’illegittimità di prassi, al momento operanti dei tribunali minorili, ove ad esempio vi siano parallele esigenze di procedure penali in corso, come accade quando il T.M. interviene (in sede civile) a tutela di bambini parti lese di reati di maltrattamento o abuso sessuale.

Più in generale, i giudici minorili per prassi tendono a ritenere sconsigliabile il rilascio di copia integrale degli atti mentre sono in corso gli accertamenti civili, perché la visione integrale degli atti sin dall’inizio anzitutto non è richiesta dalla necessità di difendersi (potendo gli atti essere archiviati ) e poi perché può compromettere il risultato delle indagini, può esasperare la conflittualità delle parti (a danno del minore) e può non tutelare gli assistenti sociali (esposti a minacce, ricatti, ecc.), che potrebbero non riferire i fatti con obiettività per paura di ritorsioni dei genitori.

Da tali argomentazioni si farebbe discendere la conseguenza che il ricorrente non abbia il diritto di estrarre copia degli atti nei procedimenti non contenziosi davanti al T.M. (in sede civile) prima della decisione finale o prima che il T.M. emetta il provvedimento che conclude il procedimento. Tale diritto sussisterebbe invece dopo l’emanazione del provvedimento definitivo, in modo da consentire di proporre reclamo in Corte d’Appello.

Al momento però, stando al diritto vigente, i difensori delle parti che si costituiscono in giudizio (solo in questo caso quindi) avrebbero diritto di vedere le "carte" in possesso del giudice (es. relazioni dei Serv. Soc.). A tal fine risulterebbe consigliabile per gli Ass. Sociali porre in tale relazioni sole comunicazioni di tipo civile, relative alle capacità del genitore, rinviando invece alla procura ordinaria le ipotesi di rilievo penale, per non inquinare le prove di eventuali indagini penali.


:: menu ::

A cura di:
Dario Vinci

Documento soggetto a copyright.

Creation date : 2010-02-06 - Last updated : 2011-05-04

Spazio libero per la tua pubblicità,
contattaci »