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Codice Deontologico - La responsabilità dell´assistente sociale nei confronti della professione

Titolo VII

Capo I: Promozione e tutela della Professione

  1. L´assistente sociale può esercitare l´attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Ha l´obbligo della iscrizione all´Albo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. L´assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell´esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici. In relazione alle diverse situazioni, deve impegnarsi nella supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche.
  3. L´assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell´Ordine professionale.
  4. L´assistente sociale deve segnalare per iscritto all´Ordine l´esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.
  5. L´assistente sociale deve adoperarsi, in ogni sede, per la promozione, il rispetto e la tutela dell´immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.

Capo II: Onorari

  1. Nel rispetto delle leggi che regolano l´esercizio professionale privato, vale il principio generale dell´intesa sull´onorario fra l´assistente sociale ed il cliente. L´assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell´incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.
  2. Nella determinazione degli onorari l´assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell´Ordine degli Assistenti Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.
  3. L´assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.

Capo III: Sanzioni

  1. L´attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all´Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo quanto previsto dai codici civile e penale. E´ sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell´iscrizione; dell´infrazione risponde disciplinarmente anche l´assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l´attività irregolare.
  2. L´inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell´apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell´Ordine. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice.
  3. Il procedimento disciplinare è promosso d´ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall´autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da privati.
  4. Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.

Capo IV: Rapporti con il Consiglio dell´Ordine

  1. L´assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell´Ordine di appartenenza per l´attuazione delle finalità istituzionali. Deve inoltre fornire i propri dati essenziali aggiornati ed elementi utili alla costruzione della banca dati dei professionisti. Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all´esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell´Organo, anche diretti alla sua personale tutela.
  2. L´assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o interregionale dell´Ordine deve adempiere l´incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell´interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi.
  3. L´assistente sociale impegnato nel Consiglio dell´Ordine nazionale o degli Ordini regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell´operato del suo mandato.

Capo V: Attività professionale dell´assistente sociale all´estero e attività degli assistenti sociali stranieri in Italia

  1. Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all´estero, l´assistente sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove assenti, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L´assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all´obbligo di osservanza del presente Codice.
  2. Il Consiglio nazionale si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale (social work), ponendosi in un confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità della professione e sulle problematiche etiche e sociali. Si adopera, per favorire l´interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale.

Capo VI: Aggiornamento del Codice

  1. Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall´applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l´Osservatorio nazionale permanente, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

indice

Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all´Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.



Creation date : 2009-12-23

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