Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, sia tecnici sia quelli di profilazione di terze parti, per analisi interne e per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Se chiudi questo banner o prosegui la navigazione acconsenti all'uso di tutti cookie.

| |

Mettete un segnalibro a questa risorsa! (è sufficiente andare sul logo per vedere il nome del servizio):


BlinkList: AssistentiSociali.org Blogger: AssistentiSociali.org Bloggers: AssistentiSociali.org Blogrolling: AssistentiSociali.org co.mments: AssistentiSociali.org Connotea: AssistentiSociali.org
Del.icio.us: AssistentiSociali.org De.lirio.us: AssistentiSociali.org Digg: AssistentiSociali.org Furl: AssistentiSociali.org Google: AssistentiSociali.org LinkaGoGo: AssistentiSociali.org
Ask Italia: AssistentiSociali.org YahooMyWeb: AssistentiSociali.org Ma.gnolia: AssistentiSociali.org Onlywire: AssistentiSociali.org Segnalo: AssistentiSociali.org Smarking: AssistentiSociali.org
Slashdot: AssistentiSociali.org Taggly: AssistentiSociali.org Technorati: AssistentiSociali.org Windows Live: AssistentiSociali.org Facebook: AssistentiSociali.org

Una nuova risorsa per gli assistenti sociali: una raccolta di siti selezionati, legati al mondo del sociale e divisi per categoria.

SocialDIR
Segnala gratis il tuo sito!

Scopri come seguendo questo link »
petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali

AssistentiSociali.org si fa promotore della petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali. Invitiamo tutti gli ospiti del sito a visitare la sezione relativa seguendo questo link.


Partner

I.T.A. Solution

Licenza del sito

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.

Questo sito adotta la Creative Commons License, salvo dove espressamente specificato. Per maggiori informazioni consulta la pagina Copyright.

NEWSLETTER

Ultimi inserimenti nel Blog

Ultimi inserimenti nel Forum

Libri di servizio sociale

RSS

Ricerca sul web

Novità, Avvisi, Utilità

Il Tribunale per i Minorenni

Adozione in casi particolari (art. 44 della l. 184/83 mod. l.149/2001)

Può essere dichiarata a favore di minori che abbiano già un consolidato rapporto con gli adottanti per vicende pregresse o perché l’adottante è coniuge di uno dei loro genitori.

L'adozione in casi particolari è disciplinata dall’art. 44 e tutela, nelle prime due lettere, il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre nelle altre due, i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.

Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante.

Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

Nel caso di soggetti decaduti dalla potestà il loro parere dovrà essere acquisito dal giudice, ancorché non vincolante.

I casi contemplati prevedono l’adozione in casi particolari (art. 44) per:

  1. persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
  3. i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92 (Handicap grave), e siano orfani di entrambi i genitori;
  4. constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei casi di cui alle lettere a), c),d) l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single). I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.

Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata. Da quanto detto tale tipo di adozione non è legittimante, non recidendo i rapporti con la famiglia di origine.


:: menu ::

A cura di:
Dario Vinci

Documento soggetto a copyright.

Creation date : 2010-02-06 - Last updated : 2011-02-05

Spazio libero per la tua pubblicità,
contattaci »