Il Tribunale per i Minorenni
Adozione internazionale (l. 184/83 mod. L.476/98)
La competenza del Tribunale per i Minorenni è limitata a decidere sull’idoneità all’adozione internazionale delle coppie aspiranti e successivamente a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione. Entrambi gli atti assumono la forma del decreto; la dichiarazione di idoneità all’adozione viene adottata dal tribunale sulla base della relazione redatta dai servizi psicosociali degli enti locali e delle AUSL che hanno svolto colloqui informativi e valutativi con le coppie interessate, nonché all’esito di un colloquio condotto con la stessa coppia a cura di un giudice onorario.
La coppia adottante deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità. L'ente autorizzato incaricato dalla coppia, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
L'ente autorizzato deve poi trasmettere, andato a buon fine la pratica, tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità)
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.