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N.B. Nel caso in cui, invece, i coniugi abbiano divergenze su scelte relative al figlio, la competenza a regolare la decisione più idonea (artt. 316 c.c. 317 c.c.) è affidata al genitore individuato dal T.M., sempre che entrambi i genitori abbiano poteri potestativi sul minore (non ad esempio nel caso di genitore decaduto dalla potestà).
Quando il minore è in affidamento familiare, le scelte ordinarie vengono prese dagli affidatari mentre quelle straordinarie dal genitore naturale e se irreperibile dal Servizio Sociale o, se in struttura, dal Responsabile di Comunità.
Se vi è una apertura di Tutela, le autorizzazioni straordinarie (es. per interventi chirurgici) vengono prese dal Tutore (che fa le veci quindi del genitore), sempre che non riguardino le autorizzazioni che (elencate agli artt. 374 e 375 c.c.) sono di competenza del GT o del TO.


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A cura di:
Dario Vinci

Documento soggetto a copyright.

Creation date : 2010-02-06 - Last updated : 2011-02-19

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