VARIE: Glossario generale
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Volontari in carcere (Carcere)
È grazie agli artt. 17 e 78 che un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società. La differenza di fatto tra l'art. 17 e l'art. 78 è la seguente: l'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. La Direzione, se riscontra anche l'assenso della Magistratura di Sorveglianza, dà il via alla iniziativa. Potrebbe trattarsi di un torneo di calcio, di un coro, di un cantante, di un servizio biblioteca, etc. L'art. 78 invece ha come obiettivo di far entrare in carcere un volontario perché questo dia sostegno morale ai detenuti e favorisca il reinserimento nella società. Viene rilasciato in questo caso dal Dipartimento Amministrazione Carceraria (DAP) un tesserino dopo che sono state fatte da parte del carabinieri opportune indagini sull'aspirante volontario. Per avere il tesserino, dalla presentazione della domanda alla direzione del Carcere dove si vuole svolgere l'attività, passano dai 6 ai 12 mesi di tempo. (Art. 17 e Art. 78 OP). Gli interventi di ciascun operatore, ed in particolare dei volontari, devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione. (Art. 4 Reg).[fonte:www.ristretti.it]