Cos’è l’affido
Affido di Adolescente
L’affidamento eterofamiliare, regolamentato dalla legge n° 184 del 4 maggio 1983, e l’affido attuato dal Servizio Sociale affidatario su decreto del T.M. - art. 330 e seguenti -, sono una risposta a situazioni di disagio o di maltrattamento di quei minori, sia italiani che stranieri, "temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo".
Sono interventi di protezione e tutela che consistono nell’inserire in un nucleo familiare diverso da quello originario, per un tempo variabile, minori altrimenti in condizioni di rischio o di danno evolutivo (fisico, educativo, emotivo, affettivo) a cui la famiglia d’origine non è in grado da far fronte o che addirittura contribuisce, in parte o totalmente, a creare.
Tali interventi presuppongono una valutazione che comprende la recuperabilità della famiglia d’origine e/o l’importanza del mantenimento dei rapporti con i genitori anche in assenza di ipotesi di rientro.
L’accezione di "temporaneo" va quindi intesa nel senso di "tutto il tempo necessario perché la condizione del rischio per il minore cessi".
L’ente locale delibera un regolamento di istituzione del servizio in attuazione della legge n° 184/83; provvede inoltre al reperimento, formazione e valutazione dei nuclei familiari disponibili ad accogliere un minore.
Laddove non sia possibile attuare altri interventi diretti a consentire al minore di non essere allontanato dal suo nucleo di appartenenza, si realizza l’affidamento, prevedendo la formulazione da parte del Servizio socio-psicologico di uno specifico progetto a favore del minore e della sua famiglia.
L’affidamento familiare è disposto:
- dal Servizio Locale, con il consenso dei genitori o del tutore, reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
- dal Tribunale per i Minorenni, a prescindere dal consenso dei genitori, ed attuato dal Servizio Locale.
Sul territorio nazionale la diversificata interpretazione della legge da parte dei Tribunali per i Minorenni comporta indicazioni diverse agli operatori dei rispettivi Enti Locali circa le modalità di attuazione.
La famiglia affidataria provvede al mantenimento, educazione e istruzione del minore ( Art. 5 della legge 184/83) e riceve un contributo erogato dall’Ente locale secondo quanto previsto dal regolamento a prescindere dal proprio reddito; poiché si intende connotare l’affido come servizio.
Documento fornito da:
Liana BurlandoCreato da: Comune di Genova
Dal convegno nazionale "TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO A UNA FAMIGLIA"
C.N.S.A. - Coordinamento Nazionale Servizio Affidi