Chi sono gli attori dell’affido - seconda parte
Affido di Adolescente
Questo momento fondamentale apre nuovamente la relazione Servizio di territorio Servizio Affidi per la revisione dei criteri di reperimento, selezione e abbinamento delle famiglie e può portare alla chiusura delle relazioni famiglia affidataria - minore, famiglia affidataria - famiglia d’origine nel caso in cui la relazione minore - famiglia d’origine diventi nuovamente funzionale.
Si può ora procedere ad una definizione più precisa degli attori impegnati nelle relazioni sopra descritte. Innanzitutto gli attori che definiamo diretti:
- Il minore: il bambino dalla nascita ai diciotto anni.
- La famiglia d’origine: qualunque persona che, singolarmente o in coppia, in ragione dell’evento procreativo o per specifici obblighi di legge, abbia il compito di accudire, allevare, educare un minore, intendendo i tre termini nell’accezione fisica, psichica ed emotivo - affettiva, e che, ad una valutazione tecnica psico - sociale, appaia impossibilitato e/o inadeguato a svolgerlo. Primi fra tutti, dunque, il padre e la madre, ma anche gli altri familiari fino al quarto grado di parentela.
- La famiglia affidataria: qualunque persona che, singolarmente o in coppia, ad una valutazione tecnica psico- sociale risulti:
- in grado di accudire, educare e mantenere un minore, intendendo i termini nel significato sopra indicato;
- capace di affrontare vicende emotive connesse ad esperienze di separazione;
- priva di motivazioni esclusivamente affiliative nei confronti di un bambino in affido;
- flessibile ai cambiamenti ed in grado di tollerare dolore e frustrazioni anche di notevole entità;
- disponibile a collaborare con le istituzioni;
- solidale nei confronti di persone provenienti da contesti sociali, culturali ed etnici diversi.
E’ indispensabile definire anche gli attori indiretti o di livello istituzionale, in quanto, come si è visto nella descrizione delle relazioni, i loro compiti sono fondamentali per una corretta impostazione ed un corretto andamento di tutto il processo. Questi attori possono essere definiti attraverso i compiti che li riguardano e i ruoli indispensabili per svolgerli. - I Servizi territoriali:
- Esprimono una diagnosi psico - sociale approfondita della situazione familiare, anche reperendo eventuali elementi di conoscenza già esistenti da parte di altri Servizi, individuando:
- Le condizioni di rischio nello sviluppo del minore.
- Le capacità genitoriali attuali e quelle potenzialmente sviluppabili della coppia.
- Il tipo e la qualità dei legami fra genitori e figli.
- Le condizioni fisiche, psicologiche ed emotive dei minori.
- Le indicazioni all’affido.
- Formulano una proposta di progetto mirato in cui sia specificato:
- Quali sono gli obiettivi a breve, medio e lungo termine.
- Il tipo di affido e la durata prevedibile anche tenendo conto delle disposizioni in merito della competente magistratura.
- Il progetto dettagliato per il recupero e lo sviluppo delle competenze genitoriali nella famiglia d’origine.
- I modi di realizzazione, cioè i compiti e gli interventi di ciascun componente l’èquipe (chi fa, che cosa).
- La preparazione del minore e della sua famiglia ( svolta da chi, come e in che tempi).
- L’attribuzione dei ruoli di sostegno, verifica e controllo all’interno del progetto indicato.
- Le modalità dei rapporti tra i protagonisti dell’affidamento.
- Il quadro giuridico attuale e la sua possibile evoluzione nella situazione in oggetto.
- Prevedono un possibile abbinamento avendo già individuato le caratteristiche necessarie di una famiglia affidataria espresse secondo una scala di priorità. Con questo si intende che il Servizio debba esprimere con chiarezza quali siano le caratteristiche indispensabili da reperire, senza le quali l’affido non conseguirebbe gli scopi prefissati.
- Seguono lo svolgimento dell’affido:
- Con verifiche periodiche fra tutti gli operatori coinvolti nel progetto.
- Attraverso colloqui e visite domiciliari a cadenza periodica svolti con la famiglia affidataria.
- Attraverso interventi psicoterapeutici sul bambino ove le verifiche di cui sopra ne evidenzino l’esigenza.
- Attraverso un accompagnamento continuo del bambino durante tutto il periodo dell’affido.
- Attraverso interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d’origine diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero della funzione genitoriale.
- Attraverso l’invio di relazioni ed aggiornamenti all’Autorità Giudiziaria competente. Le relazioni inviate devono comprendere sia l’aspetto sociale che psicologico.
Lo staff, che si occupa del caso, è corresponsabile dell’elaborazione ed attuazione dei del progetto. Pertanto, di norma, nessuna situazione può essere presa in carico e trattata da un singolo operatore, né un singolo componente dell’èquipe può attuare interventi che non siano stati preventivamente concordati in seno all’èquipe stessa.
- Esprimono una diagnosi psico - sociale approfondita della situazione familiare, anche reperendo eventuali elementi di conoscenza già esistenti da parte di altri Servizi, individuando:
- Il Servizio Affidi
- Nella Comunità locale svolge funzioni di promozione, contribuendo a creare una cultura dell’affido familiare e diffondendo la conoscenza delle problematiche che intende affrontare, la tipologia degli interventi che vengono realizzati e le modalità di funzionamento dei Servizi competenti. A tal fine utilizza tutti i canali e i mezzi utili, anche in collaborazione col volontariato.
- Attua iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione volte al reperimento di famiglie sensibili e disponibili all’affido per costituire una banca di risorse a cui attingere per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore.
- Incentiva l’utilizzo dell’istituto dell’affido come intervento privilegiato nelle situazioni in cui è necessario che un bambino sia accolto e curato.
- Accoglie le persone disponibili all’affidamento predisponendo percorsi di informazione- formazione individuale e/op di gruppo sugli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell’intervento.
- Predispone la conoscenza e la valutazione di persone e famiglie desiderose di collaborare utilizzando strumenti valutativi quanto più possibili certi e verificabili.
- Esamina le segnalazioni dei minori per i quali è formulato un progetto di affido per scegliere, all’interno della banca dati, le famiglie ritenute più adeguate.
- Contribuisce a formulare il progetto mirato di affido in collaborazione con i Servizi di territorio.
- Elabora, sulla base di un sistema di criteri consolidati e continuamente verificati, l’ipotesi di abbinamento minore nucleo affidatario, in collaborazione con gli operatori che hanno formulato il progetto.
- Sostiene e segue le famiglie affidatarie prima e durante l’affido condividendo con gli altri operatori i momenti di verifica.
- Elabora gli aspetti tecnici più rilevanti sulla base dei risultati ottenuti attraverso i singoli progetti.
- Predispone, gestisce ed aggiorna una banca delle famiglie nonché una banca dati degli affidi in corso.
- Predispone, per gli operatori, spazi per la formazione, l’autoformazione, la riflessione, l’approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro.
- Stabilisce un rapporto di collaborazione con ogni realtà del volontariato impegnato in questo settore, partecipando a periodici incontri di coordinamento.
Sia i Servizi Territoriali che il Servizio Affidi, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, debbono curare infine la formalizzazione amministrativa del progetto di affido entro le linee assunte da ogni Ente Locale. Nella realizzazione del progetto di affido questo elemento ha un’importanza non secondaria in quanto veicola il riconoscimento del ruolo e dell’importanza sociale della famiglia affidataria, della tutela affettiva del bambino e della collaborazione dell’Ente Pubblico in tutto l’intervento di affido. - L’Autorità Giudiziaria
I compiti sono quelli previsti dalle leggi vigenti:- Il Giudice Tutelare dà esecutività al provvedimento disposto, secondo la legge 184 del 1983 e le indicazioni del DPR n° 616 del 1977, dall’Ente Locale e compie le verifiche del caso.
- Il Tribunale per i Minorenni affida all’Ente Locale il minore per idoneo collocamento a prescindere dal consenso e compie le verifiche.
- Il Tribunale per i Minorenni, su proposta del Servizio Sociale, emette un decreto di affido ad una specifica famiglia prescrivendo al Servizio suddetto l’obbligo del sostegno e della vigilanza.
Documento fornito da:
Liana BurlandoCreato da: Comune di Genova
Dal convegno nazionale "TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO A UNA FAMIGLIA"
C.N.S.A. - Coordinamento Nazionale Servizio Affidi